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Superbonus 110%: a breve nuovi prezzi, sanzioni e opzioni alternative – Lavori Pubblici

Potrebbe essere questa la settimana giusta per la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale di due nuovi pezzi che si aggiungono al
grande puzzle del superbonus 110%. Stiamo parlando del
decreto del MiTE
per l’asseverazione di congruità delle spese
sostenute e del nuovo
provvedimento d’urgenza del Governo
che dovrà trovare una
soluzione all’impasse venutasi a creare a seguito del Sostegni-ter
e della limitazione al sistema di cessione del credito.

Il nuovo Decreto del MiTE: l’asseverazione di congruità

Il nuovo Decreto del MiTER, già firmato dal Ministro Cingolani,
ha ridefinito al rialzo (+20%) i costi necessari per
l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per taluni beni.
Così come previsto all’art. 119, comma 13-bis del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).

Sostanzialmente non cambierà nulla rispetto a prima. Anche nel
vecchio allegato I al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti
tecnici ecobonus), i prezzi riportati erano al netto di IVA,
prestazioni professionali e opere complementari relative
all’installazione e alla messa in opere delle tecnologie
riportate.

Il Decreto del MiTE (rispondendo ai tanti che lo hanno domandato
negli ultimi giorni) non cambia nulla neanche sulle spese massime
ammissibili che restano sempre le stesse indicate all’art. 119 del
Decreto Rilancio.

Con una modifica all’Allegato A al Decreto MiSE viene definito
precisamente il campo di applicazione del nuovo Allegato I del
Decreto MiSE (che diventa l’Allegato A del Decreto MiTE). In
particolare, ai fini dell’asseverazione della congruità delle
spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera
che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di
intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito
indicati:

  • interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto
    Rilancio;
  • interventi che prevedono l’asseverazione del tecnico
    abilitato;
  • interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del
    decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui al punto
    precedente, che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del
    Decreto Rilancio.

I nuovi prezzi potranno essere utilizzati a partire dalle CILAS
e titoli presentati il giorno dopo l’entrata in vigore del nuovo
decreto, ovvero 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. È chiaro che aver anticipato questi prezzi con diversi
giorni di anticipo rispetto la pubblicazione in Gazzetta sta già
rallentando tanti nuovi cantieri che avrebbero già potuto
partire.

Il nuovo provvedimento d’urgenza: più cessioni e più
sanzioni

Sta destando più di una preoccupazione il nuovo provvedimento
d’urgenza approvato dal Governo la scorsa settimana. Un Decreto
Legge che si sarebbe dovuto limitare a trovare una soluzione al
problema del blocco della cessione del credito generato dall’art.
28 del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ma che è
andato oltre stabilendo uno stretto regime sanzionatorio per i
tecnici coinvolti nelle asseverazioni del processo superbonus
110%.

Viene, infatti, inserito all’art. 119 del Decreto Rilancio il
seguente comma 13-bis.1:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al
comma 13, espone informazioni false o omette di riferire
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero
attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000
euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto
profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Una disposizione che desta più di una preoccupazione sulla sua
portata come evidenziato anche da Erica Mazzetti, Deputata di Forza
Italia. “Come molti altri colleghi geometri e tecnici del
settore edile, sono rimasta perplessa dalle pene previste per false
asseverazioni nella bozza del decreto: dai 2 ai 5 anni di
reclusione e multe esorbitanti. Preoccupa, inoltre, una possibile
interpretazione estensiva del testo: anche un errore in buona fede,
escludendo i casi di frode, potrebbe portare alla reclusione. Non
solo: si chiedono assicurazioni per tutto l’ammontare dei lavori,
quando i tecnici le hanno già ed è chiaramente impossibile
garantire coperture assicurative tanto ampie. Si tratta solo di una
bozza ma è qualcosa di assurdo, da modificare quanto prima. Tutti
noi seguiamo già una deontologia professionale, abbiamo una
formazione continua, siamo sottoposti a norme precisissime: non
siamo truffatori e quando ci sono tentativi di truffe, almeno
stando ai casi di cronaca, i lavori non sono nemmeno partiti. Non
intendo alimentare polemiche in questo momento delicato, in cui il
governo Draghi sta lavorando, e bene, sia in Italia sia sul piano
internazionale ma si tratta di un errore potenzialmente devastante
per i tecnici e a caduta per il settore edile, che sono certa venga
corretto in fase di definizione. L’assoluta indefinitezza del testo
rischia di fermare preventivamente ogni tipo di intervento quando,
invece, il Superbonus ha dato un contributo alla transizione
ecologica e ha sostenuto il settore e l’economia nazionale,
permettendo allo Stato di recuperare risorse con IVA e IRPET, oltre
al risparmio energetico
”.

Via libera alle cessioni multiple

Il Decreto Legge prevede anche una modifica al sistema delle
opzioni alternative. In particolare, l’art. 121, comma 1 del
Decreto Rilancio subisce una nuova modifica in modo da consentire,
dopo lo sconto in fattura e dopo la prima cessione diretta da parte
del contribuente, ulteriori due cessioni effettuate a favore di
banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo
bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia.

In questo modo il sistema consentirà, dopo l’acquisizione del
credito, di cedere altre 2 volte ma solo banche e intermediari
finanziari iscritti all’albo o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia. Ai predetti soggetti permane
l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta quando sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i
fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività
criminosa.

Stop alla frammentazione dei crediti

Altra modifica all’art. 121 del Decreto Rilancio prevede
l’inserimento del seguente comma 1-quater:

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni
parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione
all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice
identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle
eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal
provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima
cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
entrate a partire dal 1° maggio 2022
.

In questo modo viene eliminato il problema della frammentazione
dei crediti e previsto un codice di tracciabilità del credito
mediante un codice identificativo univoco.

Source: lavoripubblici.it

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