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Superbonus 110%: a rischio unifamiliari e sconto in fattura – Lavori Pubblici

Una delle peculiarità che ha acceso i riflettori sopra le
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal decreto
Rilancio è indubbiamente l’opzione alternativa alla fruizione del
bonus.

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

L’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 ha, infatti, previsto la
possibilità per i contribuenti di optare, in luogo alla fruizione
in dichiarazione dei redditi, per uno sconto in fattura operato
direttamente dai fornitori oppure la cessione del credito.

La differenza tra le due modalità è che con lo sconto in fattura
il contribuente potrà aver defalcato dalla fattura l’intero importo
delle spese ammissibili al superbonus, mentre con la cessione del
credito il 110% delle spese ammissibili è rimesso alla
contrattazione del mercato che, nel frattempo, in questo anno ha
proposto diverse proposte di acquisto da parte di banche,
assicurazioni e altri soggetti.

E sono state queste due opzioni alternative ad aver aperto le
possibilità di intervenire con il superbonus 110% praticamente a
tutti. Mentre, infatti, la fruizione di una detrazione fiscale
presuppone che il contribuente abbia un reddito e una capienza che
possa coprire la quota di agevolazione dell’anno (ricordiamo che
per il superbonus è prevista la suddivisione delle spese del 2020 e
2021 in 5 anni, mentre quelle del 2022 in 4), con sconto in fattura
e cessione del credito, il contribuente può anche non avere
reddito.

La prima versione del Decreto Rilancio

Ricordiamo che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Rilancio sono poi intervenuti i seguenti correttivi:

Già nella prima versione del Decreto Rilancio, però, ci siamo
accorti della scarsa considerazione del Legislatore verso le
opzioni alternative. Mentre infatti l’orizzonte temporale di
fruizione del superbonus 110% era stato fissato nel periodo 1
luglio 2020-31 dicembre 2021, per gli IACP era già stata stabilita
la possibilità di arrivare al 2022. Ma il Decreto Rilancio
prevedeva la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione
del credito solo per le spese sostenute per gli anni 2020 e
2021.

Il Decreto Rilancio dopo la Legge di Bilancio

Dicembre 2020 è stato il mese degli scontri in Parlamento anche
e soprattutto per l’estensione del periodo di fruizione del
superbonus 110%. Da più parti arrivavano pressioni per una proroga
almeno al 2023 che consentisse agli operatori di superare un
periodo di empasse dovuto ad una normativa giovane, un’attuazione
lenta e continui chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Enea che in alcuni casi hanno stravolto alcune
convinzioni.

Fatto sta che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Legge n. 178/2020 sono arrivate alcune modifiche al Decreto
Rilancio e le tanto desiderate proroghe, tra le quali:

  • proroga al 30 giugno 2022 diffusa per tutti gli
    interventi;
  • possibilità per i condomini di arrivare al 31 dicembre 2022 se
    al 30 giugno 2020 sono stati completati il 60% dei lavori;
  • proroga al 31 dicembre 2022 per gli IACP;
  • proroga al 2022 per esercitare le opzioni alternative (sconto
    in fattura e cessione del credito).

Tutto regolare quindi. Perché con la Legge di Bilancio si è
equiparato il periodo di fruizione del bonus fiscale con le
possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del
credito.

L’efficacia di tutte queste proroghe, però, come previsto
dall’art. 1, comma 74 della Legge di Bilancio, è subordinata alla
definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Approvazione che nessuno sa come dovrà arrivare: è stata inviata
una comunicazione di cui si attende risposta? sarà una approvazione
automatica che avverrà insieme al Piano Nazionale di Ripresa e di
Resilienza? non si sa.

Il Decreto Rilancio dopo il D.L. n. 59/2021 e il D.L. n.
77/2021

Mentre aspettiamo che l’Europa decida le sorti delle proroghe,
il Governo ha pubblicato il D.L. n. 59/2021 (già convertito in
legge) e il D.L. n. 77/2021. Il primo ha previsto delle proroghe
per condomini e IACP che sono già immediatamente in vigore; il
secondo ha modificato (pesantemente) l’art. 119 del Decreto
Rilancio con alcune “semplificazioni” che, benché già in vigore,
necessitano di conferma dalla conversione in legge (e non sono
pochi i punti su cui si dovrà discutere).

Ciò che salta all’occhio, però, è che ancora una volta il
Legislatore ha “dimenticato” di allineare le date di scadenza del
superbonus alle possibilità di accedere alle opzioni alternative
(che dovrebbero sempre andare di pari passo). Ad oggi l’orizzonte
temporale di fruizione del bonus è il seguente:

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari)

31/12/2021 (*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

31/12/2022

IACP

30/06/2023

31/12/2023

Altri beneficiari

31/12/2021 (*)

(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1
della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data,
previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe
al 30 giugno 2022.

Conclusioni

Ma senza le proroghe della legge di Bilancio sono a rischio sia
le detrazioni fiscali per gli edifici unifamiliari (le più attese)
che le opzioni alternative. Tra le altre cose, anche se si
dovessero approvare le proroghe della Legge n. 178/2021, rimane
sempre la sperequazione per gli IACP che continuerebbero a fruire
del bonus anche nel 2023 ma senza una norma che ad oggi abbia
stabilito la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione
del credito.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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