Superbonus 110 per cento, nel caso di un unico proprietario l’edificio deve essere ad uso residenziale nella sua interezza. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021: per beneficiare dell’agevolazione la superficie complessiva delle unità immobiliari ad uso residenziale deve essere superiore al 50 per cento.
Superbonus 110 per cento, nel caso di un unico proprietario l’edificio deve essere ad uso residenziale nella sua interezza.
A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021, che torna su un caso precedentemente affrontato.
L’agevolazione spetta se la superficie complessiva delle unità immobiliari ad uso residenziale è superiore al 50 per cento.
Non si può beneficiare del superbonus 110 per cento, invece, per le spese relative ad interventi trainati da realizzare sulle singole unità non residenziali.
Superbonus 110 per cento, agevolazione per unico proprietario: ok solo se l’edificio è residenziale
Nella risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate torna sui requisiti per poter beneficiare del superbonus 110 per cento.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021
- Superbonus – interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Rettifica parziale a risposta n. 231 pubblicata il 9/04/2021.
Il nuovo documento di prassi rettifica quanto precedentemente chiarito dalla stessa amministrazione finanziaria nella risposta all’interpello numero 231 dello scorso 9 aprile.
Il caso in esame è ancora quello di una cittadina italiana, residente all’estero, unica proprietaria di un fabbricato composto di sei unità immobiliari autonomamente accatastate.
Le unità, funzionalmente indipendenti, sono suddivise come segue:
- due appartamenti, uno di classe A/3 e uno di classe A/4;
- un locale ad uso autorimessa di classe C/6;
- tre locali usati come magazzino o deposito, di classe C/2.
Come specificato dall’istante, l’autorimessa e il deposito sono pertinenze delle due unità immobiliari. Le altre due unità, invece, non lo sono.
Già in precedenza l’istante aveva chiesto chiarimenti su quali unità possono rientrare nel superbonus 110 per cento e sui limiti di spesa per gli interventi antisismici.
A rettifica delle precedenti delucidazioni l’Agenzia delle Entrate spiega che, anche nel caso in cui gli edifici siano posseduti da un unico proprietario, deve essere verificato che tale edificio sia residenziale nella sua interezza.
L’Amministrazione finanziaria specifica inoltre quanto segue:
“Pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. ”
A completamento dei chiarimenti, nel documento di prassi viene sottolineato che è esclusa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi trainati, realizzati sulle singole unità non residenziali.
Superbonus 110 per cento: rimangono gli stessi limiti di spesa già indicati
Per quanto riguarda i limiti di spesa, si deve fare riferimento a quelli già precedentemente indicati all’istante ma moltiplicati per sei.
Devono in ogni caso essere posti in essere anche tutti gli altri adempimenti necessari, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Deve ad esempio essere rispettato il requisito dell’indipendenza funzionale, stabilito dal decreto Rilancio al comma 1-bis dell’articolo 119 e modificato dalla Legge di Bilancio 2021, all’articolo 1, comma 66, lettera b.
L’unità immobiliare si ritiene funzionalmente indipendente se è dotata di almeno tre istallazioni di proprietà esclusiva, tra quelle nel seguente elenco:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Nella parte finale del documento vengono richiamati i limiti di spesa.
Il tetto massimo da rispettare è di 96 mila euro ma moltiplicato per le sei unità immobiliari che compongono l’intero fabbricato oggetto del documento di prassi.
In precedenza lo stesso limite era stato indicato per le sole quattro unità immobiliari:
- l’unità abitativa A/4;
- l’unità abitativa A/3;
- le due unità immobiliari con funzione di pertinenze.
Restavano invece escluse le spese sostenute per i due locali adibiti a deposito e magazzino di classe C/2.
Source: informazionefiscale.it
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