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Superbonus 110%: asseverazione tecnica, visto di conformità e congruità delle spese – Lavori Pubblici

Nel nuovo modello di cessione del credito fiscale non è prevista
l’asseverazione per il bonus facciate ma solo quelle per
l’efficienza energetica e il rischio sismico. Hanno sbagliato?

Superbonus 110%: la modifiche del Decreto anti-frode

Oggi rispondiamo a Salvatore A. che chiede maggiori informazioni
sulla compilazione e su un presunto errore contenuto nel nuovo
modello di comunicazione della cessione del credito
messo a
punto dall’Agenzia delle Entrate.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157
(Decreto anti-frode) sono stati previsti nuovi
adempimento connessi alla fruizione alternative dei principali
bonus fiscali di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio).

In particolare, all’art. 119 del Decreto Rilancio è stato
previsto che il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al superbonus 110%, vada richiesto oltre che in caso di
scelta delle opzioni alternative anche se il contribuente decide di
utilizzare il bonus nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne, invece, l’art. 121 è stato previsto che per
tutti gli interventi legati al comma 2 che possono utilizzare
sconto in fattura e cessione del credito vada richiesto:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
    che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
    detrazione d’imposta;
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Superbonus 110% e bonus fiscali: quali asseverazioni sono
richieste?

Prima di rispondere al nostro lettore, occorre riepilogare, ai
sensi del Decreto Rilancio e del Decreto anti-frode, le
asseverazioni che servono per il superbonus e per gli altri bonus
edilizi previsti all’art. 121, comma 2 del DL n. 34/2020 che
possono utilizzare le opzioni alternative.

Per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del
rischio sismico (superbonus oppure ordinari) sono richiesti:

  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti minimi;
  • il visto di conformità;
  • l’asseverazione di congruità delle spese.

Nel caso di bonus facciate non è prevista alcuna asseverazione
del rispetto dei requisiti minimi, per cui nel modello di cessione
del credito dovranno essere indicati:

  • il visto di conformità;
  • l’asseverazione di congruità delle spese.

Bonus facciate: niente asseverazione dei requisiti minimi

Come detto, per il bonus facciate non è prevista (al momento)
alcuna asseverazione del rispetto dei requisiti minimi. Rispondendo
al nostro lettore, quindi, nessun errore, i campi relative
all’asseverazione vanno valorizzati solo per ecobonus e sismabonus
(ordinari o al 110%).

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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