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Superbonus 110%, Bonus facciate e opzioni alternative: tutto nel nuovo Ddl di Bilancio 2022 – Lavori Pubblici

Prima bozza Seconda bozza 1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5,
primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte
di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti:
“per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”; a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5,
primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte
di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti:
“per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”; b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma
9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di
cui al comma 9, lettera d)”; b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma
9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di
cui al comma 9, lettera d)”; c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”; c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”; d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli
interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi
del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le
relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo
abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di
demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per
cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per
cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su
unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a
25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle
cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data
del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023.”; d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli
interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi
del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le
relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo
abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di
demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per
cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per
cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su
unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a
25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle
cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data
del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023.”; e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13,
lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione”. e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13,
lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione”. 2. All’articolo 121, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle
seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”. 2. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1, alinea, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono
sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e
2024”;   b) al comma 7-bis le parole “nell’anno 2022” sono sostituite
dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”. 3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni: 3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per
interventi di efficienza energetica: a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per
interventi di efficienza energetica: 1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma
2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2024”; 1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma
2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2024”; 2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite
dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”; 2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite
dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”; b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia: b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia: 1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”; 1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti
che fruiscono della detrazione di cui al  comma 1 è altresì
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute
negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni,
E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i
frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali
sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti
che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute
negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni,
E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i
frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali
sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione
spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno
precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il
limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute
nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai
fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui
al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo
delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione
spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno
precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il
limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute
nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai
fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui
al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo
delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”. 4. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti:
“Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”. 4. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti:
“Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”. 5. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle
seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “60 per cento”. 5. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle
seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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