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Superbonus 110%: come attestare il 30% per le unifamiliari? – Lavori Pubblici

In vista del 30 giugno 2022 una delle problematiche più
rilevanti per chi si occupa di superbonus 110% riguarda le modalità
di attestazione del 30% dei lavori eseguiti sugli edifici
unifamiliari.

Superbonus 110%: la proroga per le unifamiliari

Facciamo un passo indietro. La Legge n. 234/2021 (Legge di
Bilancio), dopo un tira e molla durato alcuni mesi, ha previsto
alcune eccezioni alla scadenza temporale del 30 giugno 2022 per gli
interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus). Eccezioni tutte contenute nei commi 3-bis, 8-bis e
8-ter dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).

Per quanto riguarda gli interventi effettuati edifici
unifamiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni (entro il limite di massimo
di due), il superbonus 110% spetta per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento
complessivo.

In questo la norma è chiara: parlando di lavori effettuati ed
intervento complessivo, per calcolare questo 30% è necessario far
riferimento a tutte le lavorazioni inserite nel computo metrico di
progetto e considerare unicamente quelle eseguite. Si tratta,
dunque, di un vero e proprio SAL (stato avanzamento lavori) in cui
non si deve tener conto di:

  • di eventuali acconti;
  • delle spese progettuali;
  • dei materiali ordinati o arrivati in cantiere.

Il libretto delle misure

Tenendo fede unicamente a quel che riporta la norma, è
necessario cioè, facendo un parallelismo con il mondo dei lavori
pubblici, prendere in considerazione il libretto delle misure la
cui definizione viene per la prima volta citata nel nostro
ordinamento nel R.D. n. 350/1895, a cui poi sono seguiti:

  • l’art. 158 del d.P.R. n. 554/1999 (il regolamento di attuazione
    della legge quadro n. 109/1994);
  • l’art. 183 del d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione
    del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006);
  • l’art. 14 del D.M. n. 49/2018 (Regolamento recante:
    «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
    funzioni del direttore dei lavori e del direttore
    dell’esecuzione»).

Senza voler necessariamente fare un excursus storico, nei lavori
pubblici è il direttore dei lavori che deve curare l’aggiornamento
del libretto delle misure che deve poi essere firmato dall’impresa
o dal suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure. Il
direttore dei lavori ha, quindi, il compito di accertare la
corrispondenza del computo di progetto con lo stato di fatto delle
lavorazioni.

Nel libretto delle misure, in occasione di ogni stato
d’avanzamento, il direttore dei lavori registra la quota
percentuale rilevabile dal contratto che è stata eseguita. I
libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate
delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre
alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di
esecuzione.

Il calcolo del 30% per il superbonus 110% e le modalità di
attestazione

Chiaro è che chi si è occupato di lavori pubblici, oggi non
avrebbe difficoltà a verificare lo stato avanzamento dei lavori di
superbonus 110%. In questo caso, però, le difficoltà maggiori
risiedono:

  • nella necessità di attestare una percentuale dalla quale
    dipende il prosieguo dei lavori con accesso alla detrazione
    fiscale;
  • nelle modalità di attestazione.

E in questo contesto, giocano un ruolo fondamentale i ritardi
negli approvvigionamenti dei materiali che stanno seriamente
mettendo in crisi imprese, professionisti e committenti.
Problematiche connesse alla crisi pandemica e alla guerra in
Ucraina che dovrebbero necessariamente portare il legislatore a
rivedere una percentuale e una tempistica sulla quale occorre
altresì considerare i continui cambi normativi degli ultimi mesi e
il conseguente blocco di molte piattaforme di cessione del credito
che hanno generato ritardi su ritardi anche al semplice avvio dei
cantieri.

Ma, come si fa ad attestare questo 30% e soprattutto, chi ha
questo importante compito? Il Decreto Rilancio, in realtà, non dice
nulla ma è chiaro che, riferendoci sempre alle norme sui lavori
pubblici, l’unico professionista in grado di verificarlo
puntualmente è proprio il direttore dei lavori.

Per quanto concerne le modalità si possono ipotizzare delle
procedure che, partendo da una relazione tecnica a cui allegare una
documentazione fotografica e, perché no, fatture e bonifici,
potrebbero prevedere:

  • l’invio della documentazione via PEC;
  • la firma digitale;
  • l’attestazione da parte di un pubblico ufficio (il timbro della
    posta, un notaio,…).

Ciò che occorre ricordare, è che la relazione con l’attestazione
del SAL deve avere data certa entro il 30 giugno 2022 affinché si
possa procedere il cantiere fino al 31 dicembre 2022 portando tutte
le spese in detrazione al 110%.

Source: lavoripubblici.it

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