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Superbonus 110% con demolizione e ricostruzione: le (inutili) domande in Parlamento – Lavori Pubblici

Superbonus 110% con demolizione e ricostruzione dell’edificio:
come funziona? Credo che a 18 mesi dall’entrata in vigore dell’art.
119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) siano davvero
in pochi a non conoscere la risposta.

Superbonus 110%: come funziona in caso di demolizione e
ricostruzione

L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi da parte
dell’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, della Commissione per il
monitoraggio del Sismabonus. Ormai è abbastanza chiaro (a chi
mastica un minimo dell’argomento) che:

  • l’intervento deve essere configurato come ristrutturazione
    edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380 del
    2001);
  • in caso di ampliamento occorre tenere separate le contabilità
    relative alla parte esistente e a quella ampliata;
  • il sismabonus è applicabile a tutte le spese sostenute (anche
    in caso di ampliamento);
  • l’ecobonus (fatta esclusione del fotovoltaico) può essere
    applicato alle spese relative al volume ante-operam, quindi
    esistente prima dell’intervento.

4 semplicissimi punti in cui è riassunto il funzionamento del
superbonus 110% nel caso di intervento di demolizione e
ricostruzione.

Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione: nuova
interrogazione parlamentare

Arriva, però, un nuovo (e inutile) chiarimento da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad una
interrogazione a risposta posta in Commissione 5-06751 dal deputato
Gian Mario Fragomeli (PD). Viene chiesto se tra gli interventi
ammessi al superbonus rientrino anche le opere di demolizione e
ricostruzione di un fabbricato esistente, per la parte
corrispondente al volume demolito, che realizzano un miglioramento
sismico e di due classi energetiche.

Una domanda a cui avrebbe potuto rispondere chiunque con i 4
semplicissimi punti surichiamati, ma che ha necessitato di un nuovo
intervento del MEF che risponde in questo modo.

In merito alla possibilità che, tra le spese ammesse al
Superbonus, rientrino anche quelle sostenute nell’ambito di un
intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato
esistente, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi
energetiche, per la parte corrispondente al volume demolito, si fa
presente che, come precisato nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E
dell’Agenzia delle entrate, sono ammesse al Superbonus anche le
spese sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e
ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione
edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia».

Sul punto, la Commissione consultiva per il monitoraggio
dell’applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58
e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che in caso di
interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili
come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi –
trainanti e trainati – di efficienza energetica non si applica alle
spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.

In tale caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte,
in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul
volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume
ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita
attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun
intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, sotto la propria
responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi
antisismici ammessi al Superbonus rispetto ai quali, nei limiti di
spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta per le spese
riferite all’intero intervento.

Bonus facciate 2021: quali spese portare in detrazione?

La stessa interrogazione, tra le altre cose, tocca un argomento
ben più interessante ma assolutamente mal posto. Viene chiesto,
richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello
903-521/2021, se è possibile fruire del Bonus facciate, in
conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021
la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo
l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo
stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati
anche successivamente.

La domanda è mal posta perché si sarebbe dovuto chiedere “Nel
caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in
caso di pagamento entro il 2021 dell’intero importo dei lavori che
residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, soddisfatti
tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in
detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell’intervento?”.
Domanda notevolmente diversa che avrebbe ottenuto una risposta
diversa da parte del MEF che, invece, risponde nel seguente
modo.

Con riferimento al quesito concernente la possibilità di fruire
del cd. bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a
saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10
per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura,
entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di
avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche
successivamente, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che sostengono, negli
anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo
comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa
all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul
    corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
    corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
    gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
    d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà
    di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
    facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l’opzione può
essere esercitata anche relativamente alla detrazione spettante per
le spese relative agli interventi di recupero o restauro della
facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui
all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione,
attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 1-bis del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio
prevede, inoltre, che la predetta opzione «può essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori» e, per gli
interventi ammessi al Superbonus, «gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E l’Agenzia delle
entrate ha, al riguardo, precisato che:

  • in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell’articolo
    121 – compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate – è
    possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la
    cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti,
    anche per stati di avanzamento lavori;
  • per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, la norma
    stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono
    essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno
    stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento
    dell’intervento stesso.

Come già evidenziato in sede di risposta dall’interrogazione n.
5-06307 presentata dall’Onorevole Terzoni e svolta presso questa
Commissione in data 23 giugno 2021 la locuzione secondo cui
«L’opzione … può essere esercitata in relazione a ciascuno stato
di avanzamento dei lavori …», contenuta nel citato comma 1-bis
dell’articolo 121 del decreto Rilancio, deve essere intesa come
facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione
a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera
eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la
possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano
previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione,
ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto
dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

Ciò premesso, si conferma che è possibile optare per lo sconto
in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il
bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di
avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere
esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo
riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la
necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano
effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente
verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di
controllo.

Giova, inoltre, ricordare che la mancata effettuazione degli
interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito
richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione
indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello
sconto in fattura/cessione del credito d’imposta – pari al 90 per
cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle
sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre
all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del
fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il
pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante
e dei relativi interessi.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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