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Superbonus 110%: cosa accade in caso di inefficacia della CILAS? – Lavori Pubblici

La normativa edilizia attualmente vigente definisce puntualmente
la tipologia di intervento edilizio e il relativo regime
abilitativo. La giurisprudenza sull’applicazione del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha più volte chiarito che sono
abusi edilizi solo quelli che richiedono il permesso di costruire
(abusi documentali o sostanziali). Per gli interventi soggetti a
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o segnalazione
certificata di inizio lavori (SCIA), c’è sempre la possibilità di
presentazione tardiva.

Titolo abilitativo e Superbonus 110%

La normativa che ha messo in piedi il sistema delle detrazioni
fiscali del 110% ha previsto un regime edilizio e fiscale
particolare per gli interventi di superbonus senza
demoricostruzione. In particolare, l’art. 119, comma 13-ter del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) definisce gli
interventi che accedono a questa detrazione come “manutenzione
straorinaria”, soggetti ad una specifica e aggiuntiva, rispetto
quelle per i procedimenti edilizi ordinari, comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA-Superbonus o CILAS) in cui:

  • occorre indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha
    previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento, del
    provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o
    l’attestazione che la costruzione sia stata completata in data
    antecedente al 1° settembre 1967;
  • non serve attestare lo “stato legittimo” di cui all’art. 9-bis,
    comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

Tra le altre cose, il comma 13-ter stabilisce:

  • una deroga integrale alle cause di decadenza dei benefici
    fiscali prevista all’art. 49 del testo unico edilizia;
  • nuove cause di decadenza del superbonus, ovvero:
    • mancata presentazione della CILAS;
    • interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
    • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o altro
      provvedimento/attestazione;
    • non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei
      requisiti minimi.

La domanda alla posta di LavoriPubblici.it

In questo contesto appare chiaro quanto la presentazione della
CILAS rivesta un ruolo di primaria importanza per l’accesso al
beneficio del 110%. Su questo argomento ho ricevuto
un’interessantissima domanda da parte di Luca B. che rappresenta un
caso molto particolare.

Nel caso sottoposto, l’ufficio comunale avrebbe reso inefficace
la CILAS presentata perché “carente di un paio di documenti di
identità e Versamento Diritti segreteria”, comunicandolo via PEC al
tecnico che sarebbe stato necessario presentare una nuova istanza
completa per procedere con i lavori.

I lavori nel frattempo erano già cominciati. Sorgono lecitamente
almeno due domande: è possibile la presentazione di una CILAS
tardiva (in questo caso in corso d’opera ma potrebbe anche
succedere dopo il fine lavori) e cosa accade al superbonus
110%?

L’approccio tecnico

Rispondere a questa domanda non è semplice e vi anticipo che
quello proposto è solo l’approccio tecnico che seguirei,
consapevole che l’ultima parola spetti al tecnico del SUE che legge
le carte, all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli, oltre che
ai giudici che nei prossimi anni avranno certamente tanto da fare
su questi interventi di superbonus 110%.

Per rispondere a questa domanda comincerei col definire le norme
di riferimento che possono aiutarci:

  • l’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia che definisce gli
    interventi subordinati a CILA ordinaria, i poteri delle Regioni e
    gli effetti nel caso di mancata presentazione;
  • l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che, come detto,
    prevede una disciplina edilizia e fiscale diversa per gli
    interventi di superbonus che non prevedono demolizione e
    ricostruzione dell’edificio.

Oltre a questi, terrei sempre a mente quanto prevede l’art. 119,
comma 5 del Decreto Rilancio:

Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo
non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali
limitatamente alla irregolarità od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito
dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai
fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si
applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità
od omissione.

Nel caso di interventi soggetti a CILA ordinaria, l’art. 6-bis,
comma 5 del d.P.R. n. 380/2001 prevede:

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori
comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è
ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l’intervento è in corso di
esecuzione.

Quindi, è chiaro che nel caso di CILA ordinaria non ci siano
problemi.

La CILAS è una comunicazione indicata nel Decreto Rilancio che
ha come unico altro riferimento l’Accordo Conferenza unificata 4
agosto 2021, n. 88/CU, cui è allegato.

CILA: rigetto o inefficacia?

La normativa non dice espressamente cosa deve fare lo Sportello
Unico Edilizia nel caso in cui la CILA non sia idonea. Vuoto
colmato, in parte, da tante sentenze in cui si afferma che una CILA
non può essere “rigettata” ma solo resa inefficace da parte della
pubblica amministrazione a cui compete poi l’attività di
vigilanza.

La CILA può essere inefficace per due motivi:

  • assenza documentale, ma in questo caso nell’ottica di un sano
    rapporto di collaborazione tra professionista e pubblica
    amministrazione, dovrebbe essere stato preventivamente attivato un
    carteggio per “sanare” la mancanza documentale di tipo
    formale;
  • l’intervento avrebbe richiesto altro titolo (SCIA o permesso di
    costruire) o non poteva proprio essere realizzato.

Nel primo caso, l’assenza documentale non dovrebbe mai essere un
problema e fatta esclusione di casi molto particolari (soprattutto
per l’inerzia del professionista incaricato) è molto difficile (ma
non impossibile come dimostra l’esperienza) arrivare ad inefficacia
della CILA ordinaria. Nel secondo, non si scappa.

La risposta al quesito

Finita questa introduzione prettamente interlocutiva, è
possibile entrare nel merito della domanda provando a dare una
risposta.

Per prima cosa, appurerei se sia possibile una “sanatoria” della
prima istanza presentata. Come detto, quello tra professionista e
Sportello Unico Edilizia deve essere un sano rapporto di
collaborazione per il bene comune e, considerato che una
dimenticanza “formale” non rappresenta motivo per cui l’intervento
non possa essere avviato né di decadenza dell’incentivo, evitare
inutili contenzioni dovrebbe essere sempre l’obiettivo di tutte le
parti coinvolte.

Se, invece, il SUE non volesse procedere con il perfezionamento
della comunicazione (che non è né una segnalazione, né tanto meno
un permesso), presenterei una nuova CILA ad integrazione di quella
già presentata, indicando nel campo note della sezione dedicata
all’asseverazione del progettista:

  • il protocollo della CILA precedente resa inefficace e la
    descrizione dell’accaduto;
  • se trattasi di intervento già concluso o in corso di
    esecuzione;
  • allegando tutta la documentazione sull’eventuale fine lavori
    (la dimostrazione dell’orizzonte temporale potrebbe essere
    importante).

Non dimentichiamo che proprio recentemente (sentenza
n. 3570 del 9 maggio 2022
), il Consiglio di Stato ha affermato
il principio della presunzione d’innocenza, sancito dall’articolo
48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, che si applicherebbe alle procedure che possono
concludersi con pesanti sanzioni afflittive. Nel caso di
superbonus, la mancata presentazione della CILAS si concluderebbe
con la decadenza del beneficio fiscale che, se di errori formali si
tratta, sarebbe davvero “afflittiva” per il contribuente, oltre che
non prevista dall’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio.

Non sono certissimo se, come per una CILA tardiva, sia
necessario il pagamento della sanzione prevista all’art. 6-bis,
comma 5 del Testo Unico Edilizia. Certamente mi farei un segno
della croce nella speranza che il SUE non segnali la pratica
all’Agenzia delle Entrate e quest’ultima non apra un fascicolo a
cui, evidentemente, seguirebbe un contenzioso. La mia sensazione,
però, è che a breve ci sarà tanto lavoro per i tribunali e gli
avvocati.

Source: lavoripubblici.it

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