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Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione: a chi spetta la qualificazione dell’intervento? – Lavori Pubblici

Recentemente, hanno fatto molto discutere il
Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 11 agosto 2021,
n. 7944
e la nota
del Ministero della Cultura 21 settembre 2021, prot. 26340
,
entrambe intervenute sulla definizione di ristrutturazione edilizia
contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).

La ristrutturazione edilizia e i bonus fiscali

Tema di assoluto interesse se consideriamo le modifiche arrivate
alla definizione di ristrutturazione edilizia dall’art. 10, comma
1, lettera b), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni),
convertito in legge n. 120 del 2020, e dalle disposizioni contenute
nel Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi
di superbonus con demolizione e ricostruzione.

Sostanzialmente, la nuova definizione contenuta nella citata
lettera d) afferma che “con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
” ….”gli interventi di demolizione e ricostruzione e
gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria
“.

Definizione che è stata interpretata dal CSLP in modo ampio,
ammettendo l’esistenza di due tipologie di vincolo:

  • beni culturali (beni mobili e immobili) –
    Parte II del Codice dei beni culturali;
  • beni paesaggistici (beni immobili ed aree ) –
    Parte III del Codice dei beni culturali;

e che non è possibile riferire un’attività di demolizione e
ricostruzione a beni immobili tutelati ai sensi della Parte II del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (beni culturali), atteso
che la tutela include anche la consistenza materiale del bene e
che, comunque, qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni,
anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica
come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve
sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per
territorio.

Diverso il parere del Ministero della Cultura per il quale nelle
parole “immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice…” si
devono ricomprendere sia i beni culturali (parte II del Codice) sia
tutti gli immobili ricadenti nelle aree paesaggisticamente tutelate
nonché quelle ricomprese e tutelate dai piani paesaggistici.

Differenza di poco conto a seguito della quale il Ministero
della Cultura afferma che per i predetti immobili gli interventi di
demolizione e ricostruzione potranno essere qualificati come
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria.

La conseguenza è che alcune Soprintendenze hanno negato
l’autorizzazione paesaggistica per questa tipologia di interventi
salvo poi ricredersi. La norma e la nota del Ministero non dicono
affatto che di negare l’autorizzazione paesaggistica ma forniscono
solo una chiarimento sulla configurabilità dell’intervento.

Veniamo a conoscenza di un’autorizzazione paesaggistica
rilasciata per un intervento di demolizione e ricostruzione con
aumento di volumetria, in cui la Soprintendenza afferma:

  • costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
    costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento, e pertanto
    sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell’opera
    sotto il profilo urbanistico-edilizio;
  • ha la validità temporale di anni cinque.

Come correttamente scritto dalla Soprintendenza in questione
sarà cura del Comune valutare il titolo legittimante l’intervento,
la sua qualificazione e quindi compatibilità sotto il profilo
urbanistico-edilizio.

Il problema per il superbonus

Il problema non risulta chiaramente risolto perché l’art. 119
del Decreto Rilancio ammette al superbonus unicamente gli
interventi di demolizione e ricostruzione che si configurano come
ristrutturazione edilizia.

Non è compito della Soprintendenza autorizzare o meno
l’intervento sulla base della definizione di ristrutturazione
edilizia. Tutto rinviato al parere dei singoli Comuni che, come
spesso, accade hanno teorie diverse andando da nord a sud e da est
a ovest dell’Italia.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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