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Superbonus 110% e altri bonus edilizi: i requisiti per l’asseverazione di congruità – Lavori Pubblici

Devo asseverare la congruità delle spese sostenute per un
intervento di rifacimento della facciata di un condominio che
fruisce della detrazione del 90% (bonus
facciate
). Devo sottoscrivere specifica polizza
professionale
come per il superbonus?

Gli obblighi post Decreto anti-frode

Oggi rispondiamo a Giuseppe D. su un tema molto
delicato e su cui si discuterà ancora parecchio: la
verifica di congruità delle spese sostenute post
Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto
anti-frode
). Un tema che coinvolge un duplice aspetto:

  • i prezzari da utilizzare;
  • la polizza professionale
    dell’asseveratore
    .

Dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore
del Decreto anti-frode) chiunque voglia optare per lo
sconto in fattura o cedere il credito
maturato
per gli interventi che beneficiano delle
detrazioni fiscali indicate all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) hanno l’obbligo:

  • del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
    che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
    detrazione d’imposta;
  • dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Obblighi che per il superbonus sono stati estesi anche nel caso
di fruizione diretta della detrazione (senza precompilata). Più
precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la
dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente,
attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero
tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
(modello 730).

Asseverazione di congruità e prezzari

Ha fatto tanto discutere la circolare n. 16/E
dell’Agenzia delle Entrate
che ha ammesso i prezzari
indicati all’Allegato A del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto
Requisiti tecnici ecobonus) unicamente per gli interventi di
riqualificazione energetica rientranti nel superbonus 110E e
ammettendo che:

Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da
quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi
quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus,
occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato
dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia
ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle
Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6
agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a
tali interventi
“.

Altro chiarimento viene fornito dal Fisco al caso
dell’acquisto di case antisismiche (il c.d.
Sismabonus acquisti) su cui ai fini del
superbonus, la detrazione è commisurata al prezzo della singola
unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e
non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi
agevolati. Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità
delle spese neanche a seguito del Decreto anti-frode.

Chi assevera la congruità delle spese e quali obblighi ha?

Ciò premesso, la norma prevede che l’asseverazione di congruità
sia un’attività che deve essere realizzata da un tecnico
abilitato
. Non entra più nel dettaglio ma è chiaro che
essendo una “congruità di progetto” questa può essere realizzata
dallo stesso professionista che redige e valorizza il computo
metrico oppure dal direttore dei lavori, dal tecnico che attesta il
rispetto dei requisiti minimi o da un terzo professionista
ancora.

Detto ciò, quali obblighi ha l’asseveratore? In particolare, il
tecnico abilitato che assevera la congruità delle spese ha
l’obbligo di stipula di polizza professionale ad
hoc
come previsto per chi assevera il rispetto dei
requisiti minimi previsti?

Per rispondere a questa domanda occorre far riferimento al
Decreto Rilancio e più nello specifico

  • all’art. 119, commi 13, lettera a), 13-bis e 14;
  • all’art. 121, comma 1-ter.

Partiamo dall’obbligo di asseverazione e quindi dall’art. 121,
comma 1-ter del Decreto Rilancio che subordina l’esercizio delle
opzioni alternative alla attestazione della congruità delle
spese sostenute
secondo le disposizioni di cui all’art.
119, comma 13-bis.

Il comma 13-bis definisce unicamente il modo in cui si
attesta la congruità delle spese
rimandando per l’ecobonus
ai prezzari individuati al comma 13, lettera a) (quindi allegato A
al Decreto requisiti tecnici) e per tutti gli altri bonus a quelli
indicati nel comma 13-bis stesso.

Il comma 14 (quello su cui si dovrebbe spendere qualche minuto
in più) prevede:

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni
infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per
ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I
soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilità civile
, con massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e
agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera
rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per
danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni
relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non
inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione
di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista
ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims
made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di
cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno
cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni
precedenti. In alternativa il professionista può optare per una
polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di
cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto
al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Dopo aver letto questo articolo, bisognerebbe domandarsi:

  • i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni indicati
    al comma 14 sono solo quelli che si occupano di superbonus?
  • il tecnico abilitato che si occupa solo di attestazione
    del rispetto dei requisiti minimi
    per il superbonus deve
    essere in possesso di polizza come indicato al comma 14?
  • il tecnico abilitato che si occupa solo di
    asseverazione di congruità delle spese
    per il superbonus
    deve essere in possesso di polizza come indicato al comma 14?

e quindi:

  • il tecnico abilitato che si occupa solo di
    asseverazione di congruità delle spese per gli altri bonus
    edilizi
    deve essere in possesso di polizza come indicato
    al comma 14?

Dalla lettura del comma 14 non sembrerebbe si
parli delle attestazioni e asseverazioni specifiche per il
superbonus. Resta, quindi, il dubbio che
all’ultima domanda posta, si debba rispondere un “si”.

Cosa dice la Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Recentemente la Fondazione Nazionale dei
Commercialisti
ha pubblicato una
guida per il rilascio del visto di conformità
per l’esercizio
dell’opzione del credito maturato da interventi di bonus
facciate.

Un utilissima check list non esaustiva, come
ammettono gli stessi Commercialisti, che indica puntualmente i
controlli da effettuare e la
documentazione da richiedere ai fini della valida
apposizione del visto di conformità. Tra i
documenti relativi alle opzioni da esercitare alla fine dei
lavori:

  • dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi
    l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura
    della detrazione maturata;
  • consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte
    del cessionario/fornitore;
  • asseverazione della congruità delle spese sostenute (D.L.
    157/2021) con allegato computo metrico;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e
    collegi professionali;
  • polizza RC del sottoscrittore
    dell’asseverazione
    ;
  • copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e
    Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle
    entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti).

Viene, quindi, richiesta anche una copia della polizza RC del
sottoscrittore dell’asseverazione. Resta il dubbio, è una polizza
RC ordinaria (per intenderci quella che il professionista stipula
per l’esercizio della sua attività) oppure è una polizza specifica
come quella prevista per il superbonus?

La risposta non è scontata e tutt’altro che irrilevante, perché
un conto è avere una specifica polizza per asseverare la congruità
di un superbonus (o un bonus facciate), altro conto averla anche
per asseverare un bonus 50% per una ristrutturazione edilizia. Il
dubbio resta.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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