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Superbonus 110% e asseverazione di congruità: è un errore del legislatore? – Lavori Pubblici

Benché è chiaro che nella lettura delle norme vada sempre
considerato il fine ultimo del legislatore (spesso nascosto), è
altrettanto vero che le disposizioni hanno degli effetti
sull’attività dei professionisti e degli organi preposti al
controllo. Come nel caso della asseverazione di congruità delle
spese sostenute per i diversi bonus fiscali previsti per il settore
edile e nelle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus fiscali: l’asseverazione di congruità dopo il Decreto
anti-frode

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto
anti-frode) sono stati previsti nuovi obblighi per i contribuenti
che accedono al superbonus e agli altri bonus edilizi indicati
all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio). Obblighi importanti perché da questi ne discende la
fruizione di alcune delle detrazioni fiscali più importanti che
hanno rimesso in moto l’edilizia nell’ultimo anno e mezzo:
superbonus e bonus facciate.

Dopo il Decreto anti-frode è arrivata la circolare n.16/E
dell’Agenzia delle Entrate che ha messo tutti in crisi. Con queste
circolare il Fisco ha sostanzialmente ammesso i prezzari DEI
unicamente per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute
per l’ecobonus 110% e che per gli altri bonus “occorre, invece,
fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato
articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province
autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione
degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non
contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali
interventi
“.

Il perché di questa affermazione lo abbiamo verificato in due
articoli:

che mettono in fila l’attuale quadro normativo che, in effetti,
non prevede i prezzari DEI per gli altri bonus come non prevede
neanche il DM 17/06/2016 (Decreto Parametri) per l’asseverazione di
congruità dell’onorario del professionista per tutte le detrazioni
fiscali eccetto l’ecobonus 110%.

L’asseverazione di congruità nel decreto Rilancio

Il nodo del problema sta nei commi 13, lettera a) e 13-bis del
Decreto Rilancio in cui non si fa alcun riferimento ai prezzari
individuati nel Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti
tecnici ecobonus).

All’art. 119, comma 13, lettera a) ma anche alla successiva b)
non si fa riferimento ad alcun prezzario o al Decreto Requisiti
tecnici ecobonus. Si fa riferimento unicamente al Decreto MiSE 6
agosto 2020 (Decreto asseverazione ecobonus) e al Decreto MIT n.
58/2017.

Con la conseguenza che quando all’art. 119, comma 13-bis si
rimanda ai “prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a), in realtà non si fa riferimento a nulla. Conseguenza
catastrofica per chi fino ad oggi ha utilizzato i prezzari DEI
anche per il Sismabonus 110% o per il Bonus Facciate.

Errore del legislatore

Per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per tutti
i bonus oltre l’ecobonus 110%, il comma 13-ter prevede pure dei
valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con un
Decreto del Ministero della transizione ecologica e che, nelle
more, è possibile fare riferimento ai “prezzi riportati nei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai
listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi
“.

Dopo avere chiarito che i listini ufficiali o i
listini delle locali camere di commercio sono

cosa diversa dai prezzari della DEI
, ritengo sia doveroso
interrogarsi sulla reale volontà del Legislatore di escludere
questi prezzari, inseriti dal Ministero dello Sviluppo Economico
nel Decreto Requisiti tecnici ecobonus.

Il dubbio in Legge di Bilancio 2022

Ad arricchire questa domanda ci pensa la scheda di lettura del
disegno di legge di Bilancio 2022. L’art. 9 del disegno di legge di
Bilancio 2022 prevede delle modifiche all’orizzonte temporale di
fruizione del superbonus (oltre che degli altri bonus edilizi) e ai
soggetti beneficiari.

Nella scheda di lettura si parla pure della modifica del comma
13-bis dell’articolo 119 e si scrive (cito testualmente):

La lettera e), modificando il comma 13-bis dell’articolo
119, stabilisce che ai fini dell’asseverazione della congruità
delle spese si fa riferimento, oltre ai prezzari individuati dal
decreto MISE del 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della disposizione in esame
.

In questa frase riportata nella scheda di lettura allegata al
disegno di legge di Bilancio 2022 ci sono almeno 2 errori:

  • il primo è che il Decreto da emanare entro 30 giorni non è
    quello del Ministro dello sviluppo economico ma del Ministro della
    Transizione Ecologica;
  • il secondo (all’inizio) è che per l’asseverazione di congruità
    si riportano i prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto
    del 2020 (cosa che come detto non è vera).

Per cui, pur essendo chiaro che l’attuale quadro normativo
escluda i prezzari DEI per la congruità dei bonus oltre l’ecobonus
110%, occorre interrogarsi se questa sia stata una previsione
voluta o solo un errore di cui il legislatore non si è accorto (con
ricadute pesantissime nell’attività di controllo dell’Agenzia delle
Entrate) e a cui è necessario al più presto un rimedio.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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