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Superbonus 110% e barriere architettoniche: il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Lavori Pubblici – NEWS110

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il

provvedimento n. 46900 del 14 febbraio 2022
, a firma
del direttore, recante “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei
dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e
di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di
edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27
gennaio 2017”.

Superbonus ed eliminazione barriere archiettoniche: il nuovo
provvedimento ADE

Il provvedimento modifica le specifiche
tecniche
approvate con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 49885 del 19 febbraio 2021,
riguardante le comunicazioni all’anagrafe
tributaria
dei dati relativi agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio
e di
riqualificazione energetica effettuati su
parti comuni di edifici
residenziali
.

In particolare, le specifiche tecniche, già disponibili in bozza
sul sito internet del Fisco, sono state implementate con ulteriori
informazioni per consentire una compilazione sempre più completa
della dichiarazione precompilata e per recepire le modifiche
normative introdotte agli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio
), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: il nuovo codice per
l’anagrafe tributaria

Nel provvedimento viene specificato che sono stati inseriti due
nuovi codici:

  • un codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento
    di “eliminazione delle barriere architettoniche”, al fine di poter
    individuare gli interventi che possono beneficiare della
    detrazione al 110 per cento con relativa opzione
    per la cessione del credito o contributo sotto forma di
    sconto;
  • un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente,
    in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il
    contributo mediante sconto in fattura e in parte
    per la cessione del credito a soggetti diversi dai
    fornitori.

Eliminazione barriere architettoniche in parti comuni

Ricordiamo che l’intervento di eliminazione delle barriere
architettoniche previsto all’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del
TUIR è trainato al 110% dagli interventi di ecobonus e
sismabonus 110%
.

Il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus 110% per questa
tipologia di intervento è lo stesso previsto all’articolo 16, comma
1, del D.L. n. 63 del 2013, ovvero 96.000 euro riferito
all’unità abitativa
e alle sue pertinenze unitariamente
considerate, anche se accatastate separatamente.Tale limite di
spesa è autonomo nel caso l’intervento sia trainato dall’ecobonus
110%, mentre va complessivamente considerato nel caso di sismabonus
110%.

Nel caso di interventi sulle parti comuni
dell’edificio
, dato che si tratta di un’autonoma
previsione agevolativa, il condomino o l’unico proprietario
dell’intero edificio (fino a 4), deve considerare le spese
sostenute in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite
di spesa ammesso alla detrazione.

Quando vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni
dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di
tale edificio, il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra
riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun
intervento
.

Per gli interventi di eliminazione delle barriere
archiettoniche, in alternativa alla fruizione diretta
del Superbonus
, può essere esercitata l’opzione di cui
all’articolo 121 del decreto Rilancio per un contributo sotto forma
di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori
(cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito
corrispondente alla predetta detrazione.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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