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Superbonus 110% e bonus edilizi: come cambia l’asseverazione di congruità – Lavori Pubblici

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del
Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del
presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai
sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il
tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo
metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per
tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla
regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In
alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può
riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi
dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio
Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino
le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da
eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi
dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal
tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata
all’asseverazione di cui all’articolo 8;
c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli
oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione
degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente
allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali
l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base
dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento di cui all’allegato I al presente decreto.
13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi
che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati
in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è
applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il
tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di
cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto
Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono
l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera
b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto
Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1,
l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi
specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2
evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di
intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili
definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i
predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio
sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli
oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione
degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente
allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

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