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Superbonus 110% e bonus edilizi: doppio controllo per l’asseverazione di congruità – Lavori Pubblici

Dal 16 aprile 2022, tutti i nuovi interventi che accedono al
superbonus 110% e agli altri bonus edilizi potranno utilizzare i
nuovi costi massimi e le nuove procedure previste per la
l’asseverazione di congruità nell’ambito delle detrazioni fiscali
per gli edifici.

Costi massimi: il nuovo decreto MiTE

Lo prevede il
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio
2022
le cui disposizioni potranno essere applicate agli
interventi i cui titoli edilizi o comunicazioni siano stati
presentati a partire dal 16 aprile 2022.

Un decreto che oltre ad aggiornare i costi massimi e sostituire
l’Allegato I al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti
tecnici ecobonus), ne ha aggiornato il punto 3 del suo Allegato A
che definisce la procedura per l’asseverazione di congruità delle
spese.

Doppio controllo: la FAQ Enea-MiTE

Al fine di chiarire le nuove modalità di asseverazione, Enea e
MiTE hanno pubblicato 6
interessanti FAQ
che tra le altre cose confermano le analisi di
questi mesi che hanno rilevato non solo un aggiornamento dei costi
rispetto ai èprecedenti (+20%) ma anche una revisione delle
procedure con un “doppio controllo” per le categorie di beni
indicati nell’Allegato A al Decreto del MiTE (che, come detto,
sostituisce l’Allegato I del Decreto MiSE 6 agosto 2020).

In una delle nuove FAQ, Enea e MiTE chiariscono che per
l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma
1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui
quanto indicato dal comma 13-bis dell’articolo 119 del medesimo DL,
il quale a sua volta ha previsto che si faccia riferimento:

  • ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a
    quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
    decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi
    massimi).

Conseguentemente, il nuovo Decreto del MiTE ha disciplinato
esclusivamente le modalità per queste “talune categoria di beni”
indicate all’Allegato A e quindi:

  • riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di
    infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o
    ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di
    automatici di regolazione;
  • impianti a collettori solari;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione
    e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • impianti con pompe di calore;
  • impianti con sistemi ibridi;
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse
    combustibili;
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua
    a pompa di calore;
  • installazione di tecnologie di building automation.

Enea e MiTE confermano che per questa categoria di beni
l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio
controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi
massimi:

  • il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della
    spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e
    installazione);
  • il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la
    verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei
    beni.

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore
minore tra quella derivante dai due controlli e  la spesa
sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.

TABELLA 1

Fermi restando i limiti massimi previsti dalle specifiche
discipline a cui gli interventi fanno riferimento, l’ammontare
delle detrazioni concedibili e l’ammontare della spesa massima
ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento
alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell’IVA, delle
prestazioni professionali e di altri costi ammissibili dalle
specifiche normative di riferimento (visto di conformità etc.).
Nella tabella seguente è rappresentato uno schema di determinazione
della spesa detraibile ammissibile.

TABELLA 2

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