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Superbonus 110% e bonus edilizi: proposto il rinvio del Decreto anti-frode – Lavori Pubblici

Uno dei problemi più grandi degli aggiornamenti normativi
(soprattutto in ambito tecnico) è la loro decorrenza. Chi si occupa
di edilizia e lavori pubblici conosce molto bene questa
problematica, soprattutto perché ha vissuto in prima persona alcune
importanti modifiche arrivate dall’oggi al domani con la
pubblicazione di norme immediatamente in vigore.

La decorrenza delle norme

Uno degli esempi più eclatanti è rappresentato dal D.Lgs. n.
50/2016, conosciuto a tutti come Codice dei contratti pubblici. Una
norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 che
dall’oggi al domani ha completamente riformato il settore (Il
codice è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale).

Molto più recentemente, chi si occupa di detrazioni fiscali ha
vissuto:

  • il Decreto Semplificazioni-bis (il D.L. n. 77/2021), che ha
    introdotto nel nostro ordinamento la CILA-Superbonus (senza pensare
    alle implicazioni pratiche di recepimento degli sportelli unici
    edilizia oltre che dei tecnici che hanno dovuto applicare le nuove
    disposizioni);
  • molto più “pesantemente” il Decreto anti-frode (il D.L. n.
    157/2021), che ha previsto nuovi adempimenti per i fruitori delle
    detrazioni fiscali più importanti in edilizia, con decorrenza 12
    novembre 2021, ovvero il giorno dopo la sua pubblicazione in
    Gazzetta Ufficiale.

Non volendo entrare nel merito della loro “bontà” (il cui
commento non può essere esente da personalismi), è chiaro che
prevedere nuovi adempimenti in corso d’opera evidenzia una scarsa
conoscenza del legislatore verso un settore che prevede confronti,
contratti ed esecuzione lavori.

Superbonus 110% e bonus edilizi: dal Decreto anti-frode alla
Legge di Bilancio 2022

È in corso la discussione in Parlamento per l’approvazione della
nuova Legge di Bilancio. Tra gli emendamenti previsti spicca quello

proposto dal Governo stesso
(con tanto di via libera della
ragioneria generale dello Stato) e che prevede l’abrogazione del
Decreto enti-frode e l’inserimento integrale dei suoi contenuti
all’interno della stessa legge.

Su questo emendamento sono stati presentati parecchi
sub-emendamenti tra i quali quello proposto dall’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) a cui ha aderito la Rete
Professioni Tecniche (RPT).

In particolare, l’emendamento propone il rinvio dell’efficacia
delle disposizioni previste dal Decreto anti-frode agli interventi
avviati dall1 gennaio 2022. Questo al fine di superare il blocco
degli interventi in corso dovuto all’entrata in vigore delle nuove
procedure.

Il sub-emendamento apporta diverse modifiche tra le quali:

  • l’entrata in vigore delle nuove disposizioni con riferimento
    agli interventi avviati dall’1 gennaio 2022;
  • l’adeguamento della Piattaforma di cessione del credito
    dell’Agenzia delle Entrate al fine di garantire la trasmissione
    delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e
    dell’asseverazione della congruità delle spese.

A darne notizia è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la
circolare n. 829 del 16
dicembre 2021
con la quale viene trasmesso il sub-emendamento
in questione unitamente alla relazione illustrativa nella quale è
scritto:

Sebbene sia condivisa la scelta di una più attenta verifica
circa la congruità dei costi degli interventi agevolati dai bonus
ordinari, che non prevedono procedure attuative così stringenti
come quelle stabilite ai fini del Superbonus, si ritiene che
l’effetto retroattivo riconosciuto alle nuove disposizioni rischia
di bloccare le iniziative in corso e ancor più quelle da
avviare.
Per eliminare qualsiasi effetto retroattivo che incida sui lavori
in corso, è necessario precisare che le nuove disposizioni si
applichino solo agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio
2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio.
Ciò permetterebbe ancor più il rispetto dello “Statuto del
contribuente” laddove prevede che modifiche così rilevanti alla
normativa non abbiano effetti retroattivi, per garantire il
principio di affidamento per gli interventi in corso.
Pertanto, con il subemendamento accluso, s’intende modificare
l’emendamento del Governo 9.2000 prevedendo l’applicazione delle
nuove misure agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio
2022, data di entrata in vigore del legge di Bilancio. Per gli
interventi avviati in data anteriore al 1° gennaio 2022, in vigenza
del decreto legge abrogato, è previsto l’adeguamento dell’attuale
versione della piattaforma informatica dell’Agenzia delle entrate
per le comunicazioni della cessione dei crediti, in modo da
consentire di effettuare le comunicazioni senza l’obbligo del visto
di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.
Restano, comunque, fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto
legge e le comunicazioni inviate sulla base delle nuove
disposizioni.
L’emendamento non necessita di copertura finanziaria in quanto si
provvede con risorse già disponibili a legislazione vigente, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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