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Superbonus 110% e cappotto termico: come si calcola il 25% della superficie utile disperdente? – Lavori Pubblici

L’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio) ha previsto la
possibilità di portare in detrazione fiscale al
110%
(superbonus) le spese sostenute per
gli interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio o
dell’unità immobiliare.

Superbonus 110% e cappotto termico: l’aggiunzione della Legge
di Bilancio 2021

L’art. 119 del Decreto Rilancio ha, però, “subito” parecchie
modifiche dopo la conversione in legge. In particolare, ad oggi,
sono intervenuti:

La Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto un periodo all’art. 119,
comma 1, lettera a), inserendo tra gli interventi beneficiabili del
bonus 110%, anche quelli di coibentazione del tetto, senza limitare
il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%, cappotto termico e superficie disperdente
lorda

A questo punto ci si è posto il problema del calcolo del 25%
della superficie disperdente lorda per poter accedere al superbonus
110%. Nel calcolo rientra il tetto? oppure la coibentazione del
tetto può essere assimilata come intervento trainato (ovvero
possibile solo se realizzato congiuntamente al cappotto
termico)?

Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate con
l’interpello 956-1242/2021, anche se in realtà sarebbe bastata una
approfondita lettura della norma per trarre le giuste
conclusioni.

Partiamo dal Decreto del Mise 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti
minimi) che all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) definisce:

  • superficie disperdente S (m2):
    superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto
    all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o
    ambienti non dotati di impianto di climatizzazione;
  • volume climatizzato V (m3): volume
    lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle
    superfici che lo delimitano.

Già da queste semplici definizioni si potrebbe ricavare la
contro-domanda per rispondere alle nostre domande: il tetto
delimita un volume climatizzato?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ed è proprio la domanda che si pone l’Agenzia delle Entrate per
rispondere al quesito. Il Fisco, rilevate le modifiche apportate
dalla Legge di Bilancio 2021, afferma che potranno rientrare nel
superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a
condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione
delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano
il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai
fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non
rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è
riscaldato.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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