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Superbonus 110% e infissi: nuovo intervento del Fisco – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e infissi: nuovo intervento del Fisco - Lavori Pubblici

Superbonus 110% per l’ampliamento della superficie vetrata,
nuovi velux nel sottotetto, cassonetti, serramenti e oscuranti.
Sono tutti temi molto interessanti che sono stati trattati
dall’Agenzia delle Entrate nella nuovissima risposta n.
369 dell’8 luglio 2022
sugli interventi trainati più
gettonati.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Partiamo dall’abc: cos’è un intervento trainato di superbonus
110%? L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha
previsto la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese
sostenute per due tipologie di intervento:

  • riqualificazione energetica;
  • riduzione del rischio sismico.

I primi sono gli interventi di:

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

I secondi sono gli interventi che accedono al sismabonus ovvero
alla detrazione di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del
D.L. n. 63/2013.

Queste due tipologie di intervento sono anche chiamati
“trainanti” perché accedono direttamente alla detrazione fiscale
del 110% (nel rispetto dei requisiti minimi) e offrono la
possibilità ad altri interventi (i trainati) di accedere alla
stessa detrazione.

Nel caso degli interventi di ecobonus 110%, gli interventi
trainati più utilizzati sono quelli che riguardano gli infissi, sui
quali Enea e Agenzia delle Entrate si sono dovute scontrare prima
di arrivare ad una
prassi comune
.

Superbonus 110% e sostituzione infissi: la nuova risposta del
Fisco

L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi dell’Agenzia
delle Entrate tra i quali l’ultimo dell’8 luglio 2022, la risposta
n. 369, che ci consente di confermare alcuni concetti che
dovrebbero ormai essere chiari.

Nel caso di specie (standard) l’istante riferisce di voler
sostituire l’impianto di riscaldamento e unitamente realizzare
ulteriori interventi trainati che complessivamente determineranno
il miglioramento di due classi energetiche.

In particolare, l’istante intende:

  • sostituire tutti i serramenti esistenti senza alterazione della
    superficie e della geometria degli attuali serramenti;
  • sostituire due serramenti ampliando la superficie vetrata;
  • installare due nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non
    presenti.

Le domande sono le seguenti:

  1. è possibile utilizzare il superbonus 110% solo per le spese che
    riguardano la sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare
    in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti
    serramenti, oppure se per effetto dell’ampliamento della superficie
    totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi non
    sia possibile fruire dell’agevolazione fiscale?
  2. nel caso in cui proceda anche alla sostituzione delle
    tapparelle e dei cassonetti al fine di conseguire un risparmio
    energetico, tale intervento è autonomo rispetto a quello di
    sostituzione dei serramenti?
  3. può beneficiare del Superbonus per le spese relative
    all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di
    ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della
    sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non
    sostituire i serramenti?
  4. è possibile portare in detrazione solo le spese per la
    sostituzione del sistema oscurante e, in caso, qual è il massimale
    di spesa?

Sostituzione e ampliamento infissi

Con riferimento alla sostituzione degli infissi, come ormai
dovrebbe essere chiaro, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non
come nuova installazione. È possibile fruire della detrazione anche
nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con
spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di
infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella
inizialmente esistente.

Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di
ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un
aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece,
possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del
TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge
n. 63 del 2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.

Scuri e persiane

Le detrazioni spettano  anche con riferimento alle spese
sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi
che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio,
scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al
manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio
dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione
normativa.

Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, nel
caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del
serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La
sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione
dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari
costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è
possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del
decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus).

Pertanto, in base al richiamo contenuto nel citato comma 2
dell’articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i
predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali
interventi “trainati” nel rispetto delle condizioni e dei limiti
stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti
congiuntamente agli interventi “trainanti” e sempreché assicurino
il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non
possibile il conseguimento della classe energetica più alta.

Schermature solari e chiusure oscuranti: caratteristiche
tecniche e limiti di spesa

Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche che tali
sistemi devono possedere, ai fini dell’applicazione delle
agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate rinvia al “Vademecum:
Schermature solari e chiusure oscuranti
” pubblicato da
ENEA.

Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia
disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un
intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è
pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

Source: lavoripubblici.it

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