Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110% e limiti di spesa: come funziona con le barriere architettoniche? – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e limiti di spesa: come funziona con le barriere architettoniche? – Lavori Pubblici

Il massimale previsto per l’eliminazione delle
barriere architettoniche è autonomo o condiviso
nel caso l’intervento sia trainato dal Superbonus
110%
?

Superbonus 110% e barriere architettoniche: la domanda alla
posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Luca S. che ha chiesto di conoscere meglio il
funzionamento del limite di spesa previsto per la detrazione
fiscale del 110% per l’intervento trainato di eliminazione delle
barriere architettoniche.

Per rispondere occorre premettere che a seguito delle modifiche
apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla conversione in legge
del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) all’art.
119 del Decreto Legge n. 35/2020 (Decreto Rilancio) gli interventi
di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n.
917/1986, anche ove effettuati in favore di persone di età
superiore a sessantacinque anni, possono godere della detrazione
fiscale del 110% se effettuati congiuntamente (trainati) dagli
interventi (trainanti) di:

  • ecobonus 110%;
  • sismabonus 110%;

previsti all’art. 119, rispettivamente commi 2 e 4 del Decreto
Rilancio, e diversamente da come indicato a pag. 5 della
guida al Superbonus 110%
dell’Agenzia delle Entrate – edizione
settembre 2021 (che ha dimenticato che questi interventi adesso
sono trainati anche dal Sismabonus 110%).

Superbonus 110% e barriere architettoniche: i limiti di
spesa

A questo punto occorre ricordare che la detrazione fiscale
prevista all’art. 16-bis, comma 1 del Tuir è stata elevata al 50%
con un massimale di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2021,
dall’art. 16, comma 1 del Decreto-Legge n. 63 (a cui seguono anche
quelle dei successivi commi da 1-bis a 1-septies).

Dentro l’art. 16-bis del TUIR ci sono le detrazioni previste per
gli interventi (tra gli altri):

  • di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
    risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma
    1, lettere da a) a d) del d.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle
    parti comuni di edificio residenziale.
  • di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
    conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere
    da b) a d) del d.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle singole unità
    immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
    rurali, e sulle loro pertinenze;
  • relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare
    riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
    in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
    documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
    del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
    interventi necessari al rilascio della suddetta
    documentazione;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
    aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
    ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
    altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la
    mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
    portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi
    dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il massimale indicato di 96.000 euro, dunque, risulta essere
unico per bonus casa, barriere architettoniche e sismabous.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: la risposta di
LavoriPubblici.it

Volendo rispondere al nostro lettore, occorre ricordare che il
sismabonus 110% è stato previsto dall’art. 119, comma 4 del Decreto
Rilancio che ha semplicemente elevato al 110% la detrazione
prevista all’art. 16, commi da 1 a 1-septies del D.L. n.
63/2013.

Ciò significa che nel caso in cui realizzassimo un intervento di
ecobonus 110%, è possibile portare in detrazione alla stessa
aliquota anche l’intervento per l’eliminazione delle barriere
architettoniche con un massimale autonomo di 96.000 euro per unità
immobiliare.

Nel caso di intervento che ha accesso al sismabonus 110% è
possibile portare con la stessa aliquota anche gli interventi che
rientrano nel bonus per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa)
ed eliminazione delle barriere architettoniche. In questo caso,
però, facendo capo le stesse detrazioni allo stesso articolo, il
massimale sarà unico per tutti e 3, sempre del valore di 96.000
euro per unità immobiliare.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: casi pratici

Per meglio chiarire, facciamo alcuni utili esempi. Nel
primo abbiamo un edificio composto da 4
unità immobiliari e 4 pertinenze
.

Ipotesi 1 – isolamento termico a cappotto e
barriere architettoniche

Nel caso in cui volessimo decidere di realizzare un intervento
di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto
Rilancio) e di eliminazione delle barriere architettoniche (art.
119, comma 2 del Decreto Rilancio), avremo i seguenti limiti di
spesa:

  • cappotto termico: 40.000 euro x 8 = 320.000 euro.
  • barriere architettoniche: 96.000 euro x 8 = 768.000 euro.

Ipotesi 2 – riduzione del rischio sismico e
barriere architettoniche

Nel caso in cui volessimo decidere di realizzare un intervento
di riduzione del rischio sismico  e di eliminazione delle
barriere architettoniche (entrambi art. 119, comma 4 del Decreto
Rilancio), avremo il seguente limite di spesa complessivo:

  • 96.000 euro x 8 = 768.000 euro;

che potrà essere utilizzato per il sismabonus 110%, per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi
sulle parti private che godrebbero del bonus casa.

Nel secondo esempio abbiamo un edificio
composto da 1 unità immobiliare e 1 pertinenza
.

Ipotesi 1 – isolamento termico a cappotto e
barriere architettoniche

Nel caso in cui volessimo decidere di realizzare un intervento
di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto
Rilancio) e di eliminazione delle barriere architettoniche (art.
119, comma 2 del Decreto Rilancio), avremo i seguenti limiti di
spesa:

  • cappotto termico: 50.000 euro x 1 = 50.000 euro.
  • barriere architettoniche: 96.000 euro x 1 = 96.000 euro.

Ipotesi 2 – riduzione del rischio sismico e
barriere architettoniche

Nel caso in cui volessimo decidere di realizzare un intervento
di riduzione del rischio sismico  e di eliminazione delle
barriere architettoniche (entrambi art. 119, comma 4 del Decreto
Rilancio), avremo il seguente limite di spesa complessivo:

  • 96.000 euro x 1 = 96.000 euro;

che potrà essere utilizzato per il sismabonus 110%, per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi
che godrebbero del bonus casa.

Abbiamo fatto questo secondo esempio per ricordare che:

  • negli edifici unifamiliari (una sola unità immobiliare) le
    pertinenze non hanno alcun limite di spesa autonomo;
  • per fare limite di spesa autonomo, le pertinenze oltre nei
    plurifamiliari devono trovarsi all’interno dell’edificio
    stesso.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment