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Superbonus 110% e serramenti, domande e risposte – serramentinews

Guide, approfondimenti, quaderni…Quando di tratta di Superbonus 110% e serramenti non sempre si ha una visione d’insieme su come procedere anche perché nei pochi mesi  trascorsi dalla sua introduzione formale (ancora meno da quella applicativa), sull’agevolazione del 110% si è già prodotta una vasta letteratura accomunata, data la complessità della materia, dalla necessità di procedere a continui aggiornamenti resi necessari dalla notevole mole di chiarimenti e approfondimenti che ne ha subito contraddistinto l’iter applicativo.

Per questa ragione attingendo a questa grande quantità di informazioni aggiuntive, sotto forma di domanda e risposta su Superbonus 110% e serramenti indichiamo gli aspetti certi aggiornati al 21 Aprile 2021 per la corretta applicabilità da parte di un produttore/rivenditore di serramenti.

Superbonus 110% e serramenti: aspetti generali

Nonostante siano probabilmente già note prima di entrare nello specifico del prodotto “serramento” riepiloghiamo brevemente le linee guida della misura introdotta dal Dl Rilancio per incentivare con il 110% di detrazione ammessa gli interventi di efficentamento energetico e di adeguamento antisismico.

In cosa consiste il Superbonus?

È un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

Quali sono gli interventi agevolabili previsti dal Superbonus?

L’agevolazione del 110% spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. In particolare, il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per 2 tipologie di interventi  rispettivamente definiti “trainanti” e “trainati”.

I cosiddetti interventi “trainanti” riguardano:

– interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio – sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

– interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Quali sono gli interventi trainati?

Il Superbonus spetta anche per altre tipologie di interventi (i cosiddetti interventi “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti”:

– di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus;

– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

– l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

È possibile realizzare più interventi “trainanti” contemporaneamente?

Sì. Come anche chiarito dalla Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle entrate al paragrafo 4, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

È possibile realizzare più interventi “trainati” contemporaneamente?

Sì. Esattamente come nel caso precedente sul medesimo immobile è sempre possibile effettuare più interventi agevolabili, fermo restando che il limite massimo di spesa detraibile è sempre costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Il limite massimo di spesa è dato dalla somma matematica dei singoli interventi?

Si, il limite di spesa ammesso alla detrazione varia in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati ( “trainanti” e “trainati”). Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili – quindi riconducibile sia tra gli interventi “trainati” sia tra quelli “trainanti” – il contribuente potrà applicare una sola agevolazione.

Come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi?

La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Quali altre spese rientrano nel Superbonus?

Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse nonché gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

La parcella dell’amministratore del condominio è inclusa nel Superbonus?

No, la parcella dell’amministratore non è inclusa. Tuttavia, il compenso dell’amministratore di condominio può diventare detraibile se lo stesso viene nominato responsabile dei lavori e il compenso aggiuntivo viene fatturato separatamente e corrisposto come committente e responsabile dei lavori. In questo caso, infatti, diventa una spesa strettamente correlata all’esecuzione delle opere agevolabili e riferibile ad una prestazione professionale che si discosta dai compiti che ricadono sugli amministratori di condominio.

Per i lavori di efficientamento energetico avviati prima del 1° luglio 2020 è possibile accedere al Superbonus?

Il Dl Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. È ininfluente che l’inizio lavori sia antecedente alla pubblicazione del D.L. 34/2020 si deve però sempre trattare di interventi che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 119 dello stesso Decreto Rilancio.

È possibile usufruire del Superbonus nel caso di un immobile non in regola dal punto di vista urbanistico?

No, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal Superbonus. Non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica.

Superbonus 110% e serramenti: aspetti specifici

L’agevolazione del 110% prevista anche per i serramenti quale intervento trainato, sostituisce qualche altro incentivo?

No, il Superbonus si affianca alle esistenti misure di incentivazione previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus). Tuttavia, per effetto dell’allargamento di alcune misure il combinato disposto Superbonus 110% e serramenti introduce significative variazioni nella modalità di applicazione previste per altre misure incentivanti già attive.

I nuovi requisiti tecnici introdotti da Superbonus coinvolgono anche altri incentivi esistenti di cui è possibile beneficiare per la sostituzione dei serramenti?

Si, come accennato poco sopra i nuovi requisiti tecnici introdotti dal Superbonus sono stati estesi a tutte le forme di incentivi relativi all’efficientemente energetico degli edifici (Ecobonus) e di messa in sicurezza sismica (Sismabonus) così come disposto dalle tabelle allegate al Decreto Requisiti del MiSE. Non essendo destinato  all’efficentamento energetico degli edifici il Bonus Casa/Ristrutturazione ne è escluso. Bonus Casa/Ristrutturazione che prevede al stessa aliquota di detrazione (50%) dell’Ecobonus.

Per avere accesso all’ Ecobonus per la sostituzione dei soli serramenti bisogna rispettare i nuovi riferimenti tecnici indicato dal Dl Requisisti?

Si, a far data dal 6 ottobre 2020 (data che corrisponde alla avvenuta pubblicazione del Dl Requisiti sulla Gazzetta Ufficiale) anche per l’accesso al 50% di detrazione previsto dall’Ecobonus bisogna obbligatoriamente rispettare i limiti di trasmittanza termica tabellata per le diverse fasce climatiche nell’allegato I il Decreto Requisiti.

Per avere accesso all’Ecobonus è obbligatorio rispettare anche il prezzo limite indicato per i serramenti dal Decreto Requisiti del Superbonus?

Si, se si utilizza la dichiarazione sostitutiva; sempre a far data dal 6 ottobre 2020 in forza di quanto stabilito dal punto 13.2 dell’allegato A il Dl Requisiti, per prodotti  per i quali l’asseverazione puo’ essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo della detrazione fiscale o della spesa massima ammissibile deve essere calcolato sulla base dei massimali di costo specificatamente indicati per il Superbonus.

Tuttavia, nulla viene indicato per serramenti prodotti in “esemplare unico” , ovvero per i quali il produttore non è obbligato a rivolgersi  ad una Ente Notificato allo scopo di far eseguire le prove per i requisiti tecnici pertinenti alla Marcatura CE tra cui il calcolo della trasmittanza termica. Valore che per avere accesso a Superbonus ed Ecobonus deve obbligatoriamente rientrare entro i valori tabellati dal Dl Requisiti.

Per avere accesso a Superbonus ed Ecobonus occorre comunque modificare il metodo di calcolo e definizione che il produttore deve utilizzare per asseverare le prestazioni di trasmittanza dei serramenti? 

No, le avvenute modifiche introdotte dal Dl Requisiti necessarie per avere accesso alle detrazioni relative sia al Superbonus che all’Ecobonus ed i criteri con cuoi procedere alle asseverazioni, non implicano per il produttore del serramento alcun cambiamento nel sistema di calcolo della trasmittanza del serramento così come indicato dalla UNI EN 14351-1 che ne ha resa obbligatoria la marcatura CE di quelli privi di caratteristiche di resistenza al fuoco ed al fumo. Marcatura e metodo di calcolo a cui se ne lega la libera circolazione all’interno della Unione Europea.

Per avere accesso agli incentivi definiti per i serramenti  da Ecobonus e Superbonus è possibile prevedere la loro sostituzione anche se quelli installati hanno prestazioni di trasmittanza già uguali o inferiori a quelli introdotti dal Superbonus?

No, come precisato da ENEA nell’aggiornamento del suo  “Vademecum serramenti e infissi”, l’intervento di sostituzione dei serramenti è agevolabile solamente se i serramenti che si vanno a sostituire hanno prestazioni di trasmittanza termica superiori a quelli tabellati dal MiSE. Essendo ENEA l’ente a cui è demandato controllo e verifica in loco degli interventi, tale indicazione rimane imperante a meno che non sia corretta da una auspicabile circolare tecnica emanata  direttamente dal MiSE come già accaduto in passato proprio su indicazioni tecniche riguardanti i serramenti.

Per avere accesso agli incentivi definiti per i serramenti  dal Superbonus è possibile prevederne la sostituzione con serramenti di dimensioni maggiori?

Si, è sempre possibile purché si rimanga entro il limite di tolleranza del 2% (previsto dal TU dell’edilizia) o poco oltre se si è in grado di dimostrane oggettivamente la necessità in caso di contenzioso. Il solo intervento indicato nell’ambito del Superbonus che permette di usufruire del 110% anche apportando maggiori variazioni dimensionali (e di sagoma) ai serramenti è quello definito per l’intervento di demolizione e ricostruzione  così come indicato dall’art. 10 la Legge n. 120/2020

Per avere accesso agli incentivi definiti per i serramenti  dall’Ecobonus è possibile prevedere la loro sostituzione anche se i nuovi installati avranno  dimensioni maggiori?

Si, è sempre possibile purché si rimanga entro i limiti di tolleranza del 2% previsto dal TU dell’edilizia. Il solo intervento indicato nell’ambito dell’Ecobonus che permette di usufruire del 50% anche apportando maggiori variazioni dimensionali ai serramenti è quello definito dal comma 344 relativo alla riqualificazione globale dell’immobile.  

Un immobile sottoposto a vincolo dal Codice dei beni culturali può accedere al Superbonus per la sostituzione dei serramenti?

Sì, per gli immobili sottoposti a vincolo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per i quali non sia possibile effettuare gli interventi trainanti, il Superbonus spetta per qualunque opera compresa la sola sostituzione dei serramenti che fa conseguire la classe energetica più alta, nei limiti di quanto previsto per gli interventi di risparmio energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, cd. Ecobonus.

Come intervento “trainato” del Superbonus qual è l’importo massimo previsto per la sostituzione dei serramenti?

È lo stessa definito per l’Ecobonus ovvero 60 mila euro, ma da raggiungere applicando:

– quanto disposto per il calcolo del Superbonus (l’importo deve comprendere anche l’aumento di aliquota portata);

– il prezzo limite al mq per serramento definito dall’allegato I il Decreto Requisiti;

– la suddivisione della detrazione in 5 anni dell’importo indicato in fattura. 

Le spese per la posa in opera dei serramenti sono incluse nel costo definito come prezzo limite dal Dl Requisiti?

No, per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile deve essere sempre calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal MiSE con il Dl Requisiti. Tali massimali possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali.

A tal proposito l’allegato I al Decreto Requisiti prevede che: “I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”, con la conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre (data di pubblicazione del decreto) bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie”.

È possibile da parte dell’impresa serramentistica cedere alle banche il credito di imposta derivante dal Superbonus?

Si. Il Dl Rilancio ha esteso la possibilità di optare – in alternativa all’uso diretto della detrazione – per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a coloro (incluse banche e intermediari) che hanno facoltà di successiva cessione, anche per le spese sostenute nel 2020 e 2021 (come previsto dal Documento Programmatico di Bilancio 2021). Si ricorda poi che il Superbonus è cumulabile con l’Ecobonus ed il Bonus Facciate. Da segnalare in merito che ci si potrà avvalere, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando i relativi adempimenti previsti.

Se l’intervento realizzato può ricondursi a fattispecie agevolabili diverse, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni solo a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e che vengano rispettati tutti gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione a cominciare da quella per Superbonus 110% e serramenti.

Da segnalare ancora che prima nel DEP (Documento Programmatico di Bilancio 2021) e poi nella legge di Bilancio 2021 è stata inoltre prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021: della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio (Bonus Casa); della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), con le stesse aliquote previste per il 2020 (e quindi ribadito il 50% per serramenti e schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie);la proroga limitata a sei mesi – tranne alcune eccezioni – per il Superbonus; la proroga della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati e la proroga della detrazione Irpef del 90%  delle spese sostenute per la risistemazione delle facciate degli edifici (Bonus Facciate).

Nei confronti di chi può essere disposta la cessione del credito?

La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

È possibile utilizzare il credito d’imposta e la relativa compensazione subito, senza aspettare l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese?

No, il credito d’imposta è fruibile con la stessa ripartizione di quote annuali (5 per il Superbonus) con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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