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Superbonus 110% e subappalto: dal 27 maggio obbligatorio applicare il CCNL edilizia – Lavori Pubblici

Si avvicina il 27 maggio 2022, data in cui
diventerà efficace quanto disposto dall’art. 28-quater del
D.L. n. 4/2022
, introdotto con la legge di conversione n.
25/2022, recante “Disposizioni in materia di benefici normativi
e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il
miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Le indicazioni si applicheranno non soltanto in caso di appalto ma
anche di subappalto, nella ratio che in caso di
disposizioni eccezionali quali sono quelle relative alle
agevolazioni fiscali, prevale l’interpretazione più stringente
della norma.

Superbonus e sicurezza sul lavoro: gli obblighi dei
subappaltatori

Con l’obiettivo di assicurare una formazione adeguata in materia
di salute e sicurezza, nonché di incrementare i
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli
istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, la norma ha
aggiunto il comma 43-bis all’art. 1 della legge n.
234/2021 (Legge di Bilancio 2022) il quale
stabilisce che per i lavori edili di cui
all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
di importo superiore a 70.000 euro, le
agevolazioni previste per alcuni bonus fiscali possono essere
concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che
i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che
applicano i contratti collettivi del settore edile
,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81.

Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei
lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse
in relazione all’esecuzione dei lavori. L’agenzia delle Entrate
verificherà l’effettiva applicazione del contratto collettivo
attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle
Casse edili.

Agevolazioni che prevedono obbligo di CCNL 

Questi i bonus fiscali su cui si applicheranno le disposizioni
dell’art. 28-quater:

  • Superbonus 110% (art. 119 D.L. n. 34/2020, cd.
    “Decreto Rilancio”);
  • Bonus barriere architettoniche 75% (art.
    119-ter del Dl 34/2020);
  • Adeguamento ambienti di lavoro 60% (art. 120
    Decreto Rilancio)
  • Bonus Mobili ex art. 16, comma 2 D.L. n.
    63/2013;
  • Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’art. 119 e
    119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle
    opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto
    in fattura
    o cessione del credito);
  • Bonus Facciate (art. 1, comma 219, legge di
    Bilancio 2020);
  • Bonus Verde ex art. 1, comma 12 legge n.
    205/2017.

CCNL va applicato anche in caso di subappalto

Le disposizioni si applicano anche nel caso di subappalto: ai
sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice
dei Contratti Pubblici
), i subappaltatori devono infatti
garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali
previsti nel contratto di appalto prescelto
dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello da
quest’ultimo garantito.

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