Quotidianamente noi tecnici ci troviamo nella scomoda condizione
di interpretare quale sia il corretto comportamento in relazione
alla normativa relativa al superbonus 110% per i
casi più disparati.
Il superbonus 110% e la normativa
Era inevitabile che il Legislatore non potesse riuscire a
racchiudere tutta la casistica esistente in poche righe normative,
ed essendo entrato troppo nel merito di alcuni aspetti tecnici
(invece che, ad esempio, richiamare tal quale la normativa del
vecchio ecobonus), ne è scaturita una tempesta di richieste di
interpelli all’Agenzia delle Entrate, le cui
risposte a volte confortano le scelte di noi tecnici.
Il caso della demolizione e ricostruzione con ampliamento
Uno dei primi casi affrontati è stata la demolizione e
ricostruzione (con ampliamento) di una villetta a Cefalù.
Poiché l’immobile da demolire è un edificio molto datato, ha
tipologie costruttive mediterranee di quasi un centinaio di anni
fa, ovvero infissi molto piccoli.
Attualmente gli stili costruttivi e le richieste delle
committenze spingono verso edifici che somigliano sempre più a cubi
di vetro con tracce di elementi opachi qui e là, anche aiutati (in
parte) dalle attuali tecnologie a controllo solare degli elementi
vetrati, stili costruttivi e richieste che rappresentano vero
incubo per chi deve poi riuscire ad ottenere una relazione
energetica che evidenzi il rispetto del DM requisiti minimi del
2015.
Nel caso specifico presentato la committenza era centroeuropea,
da qui una ancora maggiore esasperazione di superfici vetrate,
quintuplicate rispetto allo stato ex ante, con conseguente fiorire
di pergolati per le esposizioni più critiche, per mitigare il
disastroso effetto del sole su un involucro fortemente isolato e
molto vetrato.
Il superbonus 110% e gli infissi
La questione da subito nata con il gruppo di progettisti che
curava l‘intervento era se le detrazioni del 110% spettassero anche
per la porzione di infissi ampliata rispetto allo stato ex ante (al
di là dell’ampliamento volumetrico). In considerazione delle varie
risposte ad interpello susseguitesi, che chiarivano in varie
situazioni prospettate che andava valorizzato lo stato ex ante ai
fini delle opere detraibili, si è sempre indicato alla committenza
ed ai colleghi progettisti che la detrazione spettava limitatamente
ad una superficie di infissi corrispondente a quella esistente ex
ante, seppur di forma diversa.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta ad
interpello 423 del giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate
sembra invece aprire ad una modifica di tale cautelativa
impostazione.
L’istante, che eseguiva una demolizione e ricostruzione
con ampliamento di due unità, di cui una sola riscaldata,
chiedeva se potesse detrarre l’intero importo degli infissi, anche
se la superficie era raddoppiata, chiedendo anche le modalità con
cui caricare i dati per l’asseverazione, non avendo senso nel caso
specifico indicare la trasmittanza ex ante, non essendo esistenti
prima alcuni degli infissi (o avendo forma e dimensioni
profondamente diversi).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate dichiara la detraibilità
della sola parte di infissi corrispondente all’unità
precedentemente riscaldata, e fin qui la risposta era attesa, ma
soprattutto precisa che: “considerato che i lavori di
demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle
dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli stessi, […] e
tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio
energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal
rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015
(c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici
sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni
(cfr.punto 1.3 dell’Allegato 1), si ritiene che possa essere
valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella scheda
descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. “decreto
Asseverazioni”) debbano essere indicate le informazioni relative
alla situazione post intervento”.
In definitiva l’Agenzia delle Entrate, nell’indicare
come compilare i dati occorrenti per
l’asseverazione da trasmettere all’Enea dichiara
che si possono anche ampliare le superfici degli
infissi in modo “indiscriminato”, purché ovviamente la
relazione energetica confermi che si rispettano i requisiti
del DM requisiti minimi del 2015, aspetto non banale in
particolare per il rapporto
Asol/Autile per edifici in
zone del paese caratterizzate da elevato irraggiamento, non
dimenticando nemmeno gli obblighi relativi al fattore solare.
Conclusioni
In conclusione, seppur non chiarito in modo cristallino, sembra
si possa concludere che in caso di demolizione e ricostruzione la
situazione ex ante, con riferimento alla superficie vetrata, non
sia un vincolo per la detraibilità al 110% dell’intera superficie
vetrata ex post, l’unico vincolo sarà, ovviamente, costruire un
edificio conforme alle norme, che abbia in aggiunta trasmittanze
dei componenti e rendimenti degli impianti conformi al DM requisiti
tecnici dell’agosto 2020.
Source: lavoripubblici.it
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