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Superbonus 110% e unifamiliari: come funzionano scadenza e sconto in fattura – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e unifamiliari: come funzionano scadenza e sconto in fattura - Lavori Pubblici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50
(Decreto Aiuti), il legislatore ha
ritenuto utile offrire più tempo per completare gli interventi di
superbonus 110% realizzati sugli edifici unifamiliari, erroneamente
chiamati “villette”.

Superbonus 110%: le scadenze

Per risalire all’orizzonte temporale di fruizione del bonus
110%, è necessario ricostruire il quadro normativo composto dai
seguenti commi dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio):

  • comma 1 – interventi di riqualificazione energetica realizzati
    da tutti i soggetti beneficiari: spese sostenute dal 1° luglio 2020
    fino al 30 giugno 2022;
  • comma 3-bis – interventi realizzati da IACP e cooperative di
    abitazione a proprietà indivisa: spese sostenute dal 1° gennaio
    2022 al 30 giugno 2023;
  • comma 4 – interventi di riduzione del rischio sismico
    realizzati da tutti i soggetti beneficiari: spese sostenute dal 1°
    luglio 2020 fino al 30 giugno 2022;
  • comma 8-bis – eccezioni per condomini, edifici plurifamiliari e
    unifamiliari, IACP e cooperative di abitazione a proprietà
    indivisa;
  • comma 8-ter – interventi effettuati nei comuni dei territori
    colpiti da eventi sismici: spese sostenute entro il 31 dicembre
    2025;
  • comma 8-quater – gli interventi trainati seguono l’orizzonte
    temporale dei trainanti.

Dalla ricostruzione delle scadenze è possibile desumere
complessivamente le seguenti scadenze (cliccare l’immagine per
ingrandirla):

Superbonus 110%: la scadenza per le unifamiliari

Concentriamoci adesso sulla scadenza prevista per gli edifici
unifamiliari al comma 8-bis che prevede:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo
“.

Relativamente a questi soggetti beneficiari, si pone una
problematica di non poco conto. Alla scadenza generale del 30
giugno 2022, il legislatore ha previsto che se entro il 30
settembre 2022 si completa il 30% del SAL complessivo, è possibile
portare in detrazione anche le spese sostenute fino al 30 dicembre
2022.

Diversamente, nel caso in cui (per tanti motivi) non si riesca a
raggiungere il 30% entro il 30 settembre 2022, cosa accade alle
spese sostenute dopo l’1 luglio? Ne ho parlato con il dott. Nicola
Forte, Dottore Commercialista e Revisore Legale ma soprattutto uno
dei maggiori esperti in Italia sul Superbonus 110%.

Bonus edilizi e principio di cassa

D. Nei principali bonus edilizi vige il principio di cassa. Ci
spieghi meglio in cosa consiste.

Il principio di cassa vuole significare che le spese possono
essere considerate in detrazione solo nell’anno in cui sono state
effettivamente pagate.  In buona sostanza non è sufficiente la
materiale esecuzione dell’intervento edilizio, ma è necessario che
sia stato effettuato il pagamento per il tramite del bonifico
“parlante”.  Ciò a condizione che il committente non abbia
beneficiato del c.d. “sconto in fattura”. In questo caso non viene
materialmente effettuato alcun pagamento (se lo sconto è
integrale).

Superbonus 110% e unifamiliari: il SAL al 30 settembre
2022

D. Entriamo nel dettaglio delle unifamiliari, se non si riesce a
raggiungere il 30% entro il 30 settembre 2022, cosa accade alle
spese sostenute dopo l’1 luglio?

In questo caso non sarà possibile fruire del Superbonus, ma
non si perde completamente il diritto alla detrazione. Sarà
possibile fruire delle minori detrazioni comunque in vigore fino al
31 dicembre 2024. Ad esempio, in presenza di tutti i presupposti di
legge sarà possibile fruire della detrazione del 50 per cento
prevista per la sostituzione degli infissi o della detrazione del
65 per cento per gli altri interventi di tipo energetico.

Superbonus 110%: sostenimento della spese e SAL

D. Chi avesse voluto mettersi “al riparo” dal vincolo del 30% al
30/09/2022, avrebbe potuto sostenere tutte le spese prima del
30/06/2022 senza aver neanche iniziato i lavori? In questo caso
avrebbe potuto utilizzare le opzioni alternative o sarebbe stato
necessario il pagamento diretto della fattura?

In linea di principio, nell’ipotesi di pagamento diretto
sarebbe stato possibile fruire della detrazione del 110 per cento
“cristallizzando” il vantaggio fiscale. Infatti, come detto, assume
rilevanza il principio di cassa. Per lo sconto in fattura il
discorso è leggermente diverso. Infatti, tale beneficio è
subordinato all’attestazione del tecnico incaricato dell’avvenuta
esecuzione dei lavori e tale circostanza non avrebbe potuto essere
attestata entro il 30 giugno 2022.

L’utilizzo dello sconto in fattura a SAL

D. Più genericamente, è possibile sostenere delle spese di
superbonus con sconto in fattura senza aver raggiunto un SAL minimo
del 30%?

Non è possibile. Il riconoscimento dello sconto in fattura
richiede il raggiungimento della percentuale minima del 30 per
cento. Solo in tale ipotesi, a seguito del raggiungimento di tale
percentuale minima, è possibile iniziare ad avvalersi del
beneficio.

L’attuale formulazione del comma 8-bis

D. Vuole darci un commento all’attuale formulazione del primo
periodo del comma 8-bis?

La norma, come spesse accade non è un capolavoro di
chiarezza, ma questo è un problema più generale di tecnica
legislativa. D’altra parte, non è possibile che una norma sia
chiara dopo aver subito più di quindici modifiche in circa due
anni. In ogni caso, se entro il 30 settembre prossimo gli
interventi effettuati sugli immobili unifamiliari avranno raggiunto
almeno la percentuale di avanzamento del 30 per cento, saranno
detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.  In
tale ipotesi troverà applicazione la proroga del beneficio. Ciò
indipendentemente dalla data del titolo edilizio e quindi anche per
le CILAS recanti data dopo il 30 giugno 20220. Invece, laddove non
sia raggiunta tale percentuale, l’agevolazione sarà scaduta il 30
giugno scorso. Pertanto, tutte le spese sostenute dopo tale data
daranno diritto alle minori detrazioni (ad esempio 65 e 50 per
cento).

Ringrazio il dott. Nicola Forte per il prezioso contributo e
lascio come sempre a voi ogni commento.

Source: lavoripubblici.it

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