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Superbonus 110, fotovoltaico agevolato anche con pannelli sul tetto del fabbricato confinante – Informazione Fiscale

Superbonus 110 per cento, le spese per gli impianti fotovoltaici danno diritto alla detrazione anche se i pannelli solari vengono installati sul tetto del fabbricato confinante. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 614 del 20 settembre 2021. Deve essere realizzato anche un intervento trainante.

Superbonus 110 per cento, le spese per l’impianto fotovoltaico rientrano nell’agevolazione anche se i pannelli solari sono installati sul tetto del fabbricato adiacente.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 614 del 20 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

I chiarimenti sull’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica vengono forniti sulla base delle indicazioni della circolare numero 30 del 2020, che a sua volta richiama le modifiche alla detrazione introdotta dal decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021.

Il superbonus 110 per cento spetta anche se la posa in opera è effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio.

Superbonus 110 per cento, fotovoltaico agevolato anche con pannelli sul tetto del fabbricato confinante

Il superbonus 110 per cento è al centro della risposta all’interpello numero 614 del 20 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 614 del 20 settembre 2021
Superbonus – installazione di impianti solari fotovoltaici – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sugli interventi di riqualificazione energetica, in particolare sull’istallazione d’impianti fotovoltaici.

Come di consueto lo spunto per i chiarimenti nasce da un caso concreto presentato dall’istante.

Il soggetto detiene in comodato d’uso registrato un edificio unifamiliare e intende installare i pannelli solari sul tetto dell’edificio adiacente all’edificio oggetto dell’intervento, del quale risulta comproprietario.

Lo stesso chiede se può beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio e non prospetta alcuna soluzione.

L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e i relativi documenti di prassi chiarificatori.

Dopo aver riepilogato gli interventi agevolabili e i limiti di spesa previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 30/E del 2020.

Il documento di prassi chiarisce che:

“l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.”

Nello stesso documento di prassi viene sottolineato che l’istallazione dei pannelli solari può essere effettuata anche su pertinenze di edifici e unità immobiliari e che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio.

Successivamente è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2021, che ha modificato il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

La norma prevede che l’istallazione d’impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche su “strutture pertinenziali agli edifici”.

Nel rispetto degli altri requisiti di legge, l’Agenzia delle Entrate fornisce parere positivo alla fruizione della maxi detrazione.

Superbonus 110 per cento fotovoltaico: necessario un intervento trainante

A ulteriore chiarimento sull’accesso al superbonus 110 per cento per installazione d’impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il lavoro in questione rientra tra gli interventi trainati.

Tra i requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla detrazione introdotta dal decreto Rilancio c’è la condizione che debba essere realizzato almeno un intervento trainante sull’edificio che sarà dotato dell’impianto fotovoltaico.

In altre parole, l’istante può beneficiare dell’intervento anche quando l’installazione avviene su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati, dal momento che il soggetto è comproprietario dell’area necessaria all’installazione stessa.

Source: informazionefiscale.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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