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Superbonus 110%: gli adempimenti dell’amministratore – Quotidiano del Condominio

Superbonus 110%: gli adempimenti dell’amministratore

Il tema del Superbonus 110% ha ormai acquisito una rilevanza particolare specie nell’ambito condominiale. Il comma 28 della Legge di Bilancio 2022, ha ulteriormente modificato la disciplina inerente al Superbonus, introducendo una serie di proroghe della maxi agevolazione, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
A tal proposito, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri), il beneficio spetta nella misura del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione effettuati:
• da persone fisiche sugli edifici unifamiliari (in tal caso la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo);
• dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci (in tal caso la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo).
Inoltre, per quanto riguarda gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Un’altra novità introdotta con la Legge di Bilancio 2022 riguarda l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli agevolabili tramite Superbonus, ovvero Sismabonus, Bonus Facciate e interventi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per quanto riguarda la fruibilità del Superbonus nei condomini, è importante sottolineare che le deliberazioni dell’assemblea per l’approvazione degli interventi, nonché per l’adesione all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Inoltre, secondo una norma introdotta dal comma 66 della legge di bilancio 2021, le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
L’amministratore di condominio svolge, quindi, un ruolo chiave in riferimento agli interventi che possono essere agevolati attraverso la misura del Superbonus, proprio per questo deve essere in grado di districarsi tra gli adempimenti che competono la sua professione.
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