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Superbonus 110%: gli interventi trainanti e quelli trainati – La Legge per Tutti

Per poter usufruire del Superbonus 110% è necessario che vengano effettuati interventi “trainanti” e “trainati”. Questo articolo spiega di cosa si tratta.  

Molti sono coloro che hanno beneficiato (o intendono farlo) delle agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Rilancio [1] e confermate dai successivi provvedimenti legislativi, in particolare dalla Legge di Bilancio 2021. Tuttavia, anche in considerazione della complessità e dell’estensione di questa misura, alcuni suoi aspetti non sono perfettamente conosciuti da tutti. Uno di questi riguarda la necessità degli interventi trainanti e di quelli trainati per fruire del Superbonus 110%. Di che si tratta? In che modo il contribuente può beneficiare del bonus? Procediamo con ordine.

Cos’è il superbonus?

Il superbonus consente di usufruire della detrazione del 110% in ordine alle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico o antisismici, che possono interessare sia l’intero condominio e sia singole abitazioni, avvenuti nel periodo 1.7.2020-30.6.2022 (il prolungamento del periodo di applicazione del bonus è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021, considerato che il termine di scadenza era stato originariamente fissato al 31.12.2021).

In applicazione del principio di cassa, la detrazione viene calcolata sulle spese documentate, sostenute nell’anzidetto arco temporale.

Ai fini del riconoscimento del bonus, i lavori effettuati devono determinare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche – certificato da un tecnico abilitato, anche con riferimento alla congruità delle spese sostenute – se del caso anche congiuntamente ad ulteriori interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Se, invece, l’avanzamento di due classi non sia possibile, si richiede comunque il passaggio alla classe energetica più alta. Pertanto, se ci si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”.

L’efficientamento energetico deve essere asseverato da un tecnico abilitato, con riferimento all’osservanza dei requisiti tecnici nonché alla congruità delle spese sostenute. Tale asseverazione va poi trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, dovendo intendersi per tale

  • la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista (Cila, Scia, ecc.);
  • la data di collaudo anche parziale;
  • la data della dichiarazione di conformità quando prevista;
  • in caso di elettrodomestici, la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Interventi trainanti e trainati

Gli interventi agevolabili sono quelli cosiddetti principali o trainanti nonché i lavori eventualmente effettuati insieme ai primi (interventi aggiuntivi o trainati).

Sono trainanti:

  • gli interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • gli interventi antisismici (la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).

Con riferimento ai primi due tipi di interventi indicati, bisogna sottolineare che essi sono soggetti a un tetto di spesa complessivo, tale per cui la detrazione andrà applicata a un ammontare di spesa non superiore:

  • a euro 50.000, per edifici unifamiliari o unità immobiliari ubicate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • a euro 40.000, moltiplicati per il numero di unità immobiliari facenti parte dell’edificio, quando si tratti di fabbricati composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000, moltiplicati per il numero di unità immobiliari facenti parte dell’edificio, quando si tratti di fabbricati composti da più di otto unità immobiliari.

Dunque, per fare un esempio, per edifici composti da otto unità immobiliari, l’ammontare massimo al quale andrà applicata la detrazione del 110% sarà pari a  8×40.000 euro=320.000 euro.

Nel caso di fabbricati costituiti da più di otto appartamenti, alle unità dalla nona in poi bisognerà applicare un limite massimo di spesa di euro 30.000 ciascuna. Pertanto, se l’edificio è costituito da dodici unità immobiliari, il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione sarà di 8×40.000euro + 4×30.000 euro=440.000 euro.

Sono trainati:

  • gli interventi di efficientamento energetico;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Questi due elenchi sono stati recentemente aggiornati [2].

In particolare, rientrano tra gli interventi trainanti:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico);
  • la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Quanto agli interventi trainati, sono da considerare tali

  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
  • l’efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

In ogni caso, l’intervento si considera trainato quando le date delle spese sostenute per esso siano ricomprese nell’intervallo temporale tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti [3].


note

[1] DL 34/2020.

[2] Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020).

[3] Art. 2, co. 5, DM 6 agosto 2020.

Source: laleggepertutti.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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