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Superbonus 110%, IACP e spese ammissibili: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate – Lavori Pubblici

Tra i beneficiari ammessi alla detrazione fiscale del
110%
(superbonus), il Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto (art. 119,
comma 9, lettera c)) gli istituti autonomi case
popolari
(IACP) comunque denominati
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti. Tra questi anche l’Ente Gestore del patrimonio di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Indice degli argomenti

Superbonus 110%, IACP e spese ammissibili: nuovo intervento
dell’Agenzia delle Entrate

Come dimostrano gli oltre 6.500 interpelli arrivati all’Agenzia
delle Entrate, le casistiche applicative previste per l’accesso al
Superbonus 110% sono praticamente infinite. E tra queste ricade
quella a cui il Fisco ha fornito la risposta n.
321 del 10 maggio 2021
.

Nel nuovo caso sottoposto al giudizio del Fisco, l’istante è un
Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
che potendo svolgere attività di fornitura di servizi tecnici,
relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed
attuazione di interventi edilizi, potrebbe svolgere detta attività
a favore di un promotore privato che intenda avviare un
Project-Financing su un edificio ERP, oppure, di un condominio.

In relazione agli interventi realizzati tramite un Project
Financing, o un appalto integrato, su un edificio non costituito in
condominio, in quanto di piena o quasi totalità di proprietà del
Comune e gestito da Acer, i costi relativi alle fatture emesse
gravano sul soggetto promotore del progetto di finanza o in
generale, sull’appaltatore. Per gli interventi effettuati su un
edificio costituito in condominio, in cui sono presenti più
proprietari, i costi delle fatture da essa emesse gravano sul
condominio.

Il ruolo che l’istante ha nell’ambito del Project Financing è
quello di Stazione appaltante, mentre nei confronti del condominio
si comporterà sia da Amministratore/Gestore sia da Ufficio
tecnico/progettista/Direttore del lavori/Coordinatore alla
sicurezza e collaudatore dell’intervento edilizio.

Speciale Superbonus

Le domande all’Agenzia delle Entrate

Ciò premesso, l’istante chiede di sapere se:

  • le spese da essa fatturate per competenze tecniche (direzione
    lavori, collaudi, ecc. ..) rientrano tra quelle detraibili;
  • in caso di opera pubblica, il tradizionale titolo edilizio
    (SCIA, CILA, ecc) possa essere sostituito dalla Determina
    Dirigenziale/Delibera Comunale di approvazione del progetto che si
    sostituisce a tutti gli effetti al titolo ad intervenire.

Le spese detraibili

In relazione alle spese ammissibili al Superbonus, con la
circolare n. 24/E del 2020 l”Agenzia delle Entrate ha già chiarito
che la detrazione spetta anche per spese sostenute per la
progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque
richieste dal tipo di lavori. Ad esempio, l’effettuazione di
perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e
ispezione e prospezione.

Con la successiva circolare n. 30/E del 2020 è stato
ulteriormente precisato che gli interventi eseguiti da IACP,
comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente di loro
proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto dei comuni,
proprietari degli stessi, potranno essere ammessi al
superbonus.

In linea di massima, dunque, sono incluse tra le spese
detraibili anche quelle sostenute per la progettazione e le altre
spese professionali. Nel presupposto che si tratti di spese rimaste
a carico di un soggetto che si qualifica come IACP e in presenza di
tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di riferimento,
in linea di principio, i predetti oneri sostenuti da enti come
l’istante sono agevolabili ai fini del Superbonus.

Entrando nel dettaglio del caso prospettato, per le consulenze
tecniche effettuate dall’istante nei confronti:

  • del soggetto promotore del Project Financing, potranno essere
    ammesse al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione e
    adempimento richiesti dalla norma agevolativa, qualora tale
    soggetto rientri tra quelli menzionati nel comma 9 dell’articolo
    119 del decreto rilancio, sostenga effettivamente le spese per gli
    interventi agevolabili e possieda o detenga l’immobile oggetto dei
    lavori sulla base di un titolo idoneo al momento dell’inizio degli
    stessi o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al
    predetto avvio;
  • del condominio, nel rispetto di ogni altra condizione e
    adempimento richiesti dalla norma agevolativa, potranno essere
    ammesse al Superbonus in quanto le spese gravano su un soggetto
    incluso tra i destinatari dell’agevolazione.

Le spese non detraibili

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha anche fatto il punto
sulle spese che non possono beneficiare del bonus 110%. Non
rientrano nel Superbonus gli oneri riconducibili alla gestione dei
lavori anche di natura non ordinaria (straordinaria) relativi alle
attività svolte in adempimento del mandato ricevuto in relazione
alla gestione di un condominio oppure di edifici residenza
pubblica. Ciò in quanto, tali costi non sono caratterizzati da
un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla
detrazione, essendo adempimenti amministrativi che rientrano tra
gli ordinari obblighi posti a carico dell’ente amministratore da
imputare alle spese generali. Pertanto, le spese per le consulenze
tecniche effettuate dall’istante che non risultano strettamente
collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere
mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non
possono essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Il titolo edilizio

In riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha
rilevato che lo stesso presuppone delle specifiche competenze
tecniche non di carattere fiscale. Il quesito rappresenta una
richiesta di un parere tecnico da ritenersi esclusa dall’area di
applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe
specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che
rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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