Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110%: il Fisco sui limiti di spesa – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: il Fisco sui limiti di spesa – Lavori Pubblici

Nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate, questa volta il tema
è l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e i
suoi limiti di spesa nel caso di realizzazione di interventi
trainanti e trainati che prevedano la contestuale realizzazione di
un impianto fotovoltaico e di un nuovo vano ascensore per il
superamento delle barriere architettoniche.

Superbonus 110%: le semplificazioni per il Fotovoltaico

Dell’argomento fotovoltaico avevo recentemente parlato
nell’articolo Superbonus
110%: niente CILAS per il fotovoltaico?
, in cui rilevavo alcune
importanti semplificazioni previste dal Decreto
Legge 1 marzo 2022, n. 17
, recentemente convertito in legge e
quindi pienamente efficace, per l’istallazione di impianti
fotovoltaici.

Una semplificazione grazie la quale l’installazione, con
qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli
edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti,
nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di
manutenzione ordinaria e non è subordinata
all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi
di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli
impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136,
comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo
codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157
del codice.

Stante la formulazione, benché per motivi “amministrativi” per
fruire del superbonus 110% l’impianto fotovoltaico deve essere
inserito comunque nella CILAS, ai sensi dell’art. 119, comma 5 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l’ammontare massimo
delle spese da portare in detrazione sarebbe di euro 48.000 e nel
limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico.

Lo stesso comma 5 prevede infatti che nel caso di interventi di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), il predetto limite di spesa è
ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Stiamo
parlando dei seguenti interventi:

  • ristrutturazione edilizia – lettera d);
  • nuova costruzione – lettera e);
  • ristrutturazione urbanistica – lettera f).

Ascensore e Fotovoltaico: la domanda

Ma cosa accade se contestualmente al trainante, il contribuente
decide di realizzare alcuni interventi trainati tra cui la
realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili per il
superamento delle barriere architettoniche per il quale è
necessario il deposito di un Permesso di Costruire “per
ristrutturazione edilizia”?

La domanda è molto interessante e a rispondere ci ha pensato
l’Agenzie delle Entrate con la risposta n.
287/2022
. Nel caso di specie, l’istante proprietario di un
edificio con 4 unità immobiliari rappresenta l’intento di
realizzare i seguenti interventi:

  • trainante:
    • isolamento termico a cappotto;
  • trainati:
    • sostituzione degli impianti di riscaldamento;
    • installazione di un impianto solare fotovoltaico per la
      produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo;
    • sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e
      schermature solari all’interno delle singole unità
      immobiliari;
    • installazione di due colonnine per la ricarica di auto
      elettriche;
    • realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili per il
      superamento delle barriere architettoniche.

La domanda è molto semplice: ai fini del Superbonus, in presenza
di un Permesso di Costruire – necessario unicamente alla
realizzazione di un nuovo ascensore per disabili – concomitante con
l’installazione di pannelli solari fotovoltaici ed altri interventi
realizzabili con la presentazione della CILAS, è necessario
applicabile un limite di spesa per l’impianto fotovoltaico pari ad
euro 2.400,00/kW o ad euro 1.600,00/kW?

Ascensore e Fotovoltaico: la risposta dell’Agenzia delle
Entrate

Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento e
risultando pacifico che la realizzazione del nuovo vano ascensore
per il superamento delle barriere architettoniche richiede il
permesso di costruire e va considerato ristrutturazione edilizia,
il limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione
contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete
elettrica è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.

Ciò in quanto, in base al tenore letterale della disposizione,
ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma,
non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra
l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di “ristrutturazione edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la
contestualità degli interventi.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment