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Superbonus 110%: la decadenza del beneficio fiscale – Lavori Pubblici

Se ne parlerà tanto ancora della modifica apportata dal
D.L. n. 77/2021 all’art. 119, comma 13-ter del
D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio
) relativamente alla definizione degli interventi
di superbonus 110%, del titolo edilizio
necessario, dello stato legittimo e della decadenza del
beneficio fiscale.

Superbonus 110%: l’abuso non blocca la detrazione

Con la nuova versione del comma 13-ter il legislatore ha
evidentemente voluto slegare i provvedimenti di natura fiscale da
quelli edilizi. Oltre a prevede, infatti, che gli interventi di
superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione possano essere
considerati manutenzione straordinaria e oltre a chiarire
definitivamente che per questi interventi è necessaria unicamente
la CILA, è stato anche sancito che nel modello di CILA
l’interessato non dovrà comunicare nulla circa la
regolarità urbanistica dell’immobile.

Precisiamo subito che non tutte le Regioni d’Italia prevedono
per l’interessato l’obbligo di comunicare che lo stato attuale
dell’immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello
stato di fatto legittimato dall’ultimo titolo edilizio. Ma in tutte
le Regioni è previsto che il progettista, in
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico,
igienico ed a seguito del sopralluogo
, assevera che
l’intervento, compiutamente descritto negli
elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è
compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento
delle parti strutturali dell’edificio.

Il nuovo comma 13-ter prevede, inoltre, una deroga al principio
stabilito dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
che, ricordiamo, prevede la decadenza dei benefici fiscali fruiti
in caso di intervento abusivo realizzato in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato. Viene previsto, anche, che la decadenza
di cui all’art. 49 opera solo nei seguent casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo
    che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o
    del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o che ne
    ha attestato la costruzione (ne caso questa sia stata completata in
    data antecedente al 1° settembre 1967);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste
    dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

In sostanza, in un modo ai limiti della incostituzionalità, la
nuova norma prevede che il superbonus può essere fruito anche per
immobili che presentano abusi edilizi ma non su immobili
completamente abusivi. Verificata l’esistenza del titolo che ha
previsto la costruzione dell’immobile o attestato che l’immobile è
stato edificato prima dell’1 settembre 1967.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: la detrazione non blocca la sanzione

L’ultimo periodo del comma 13-ter prevede, però e a scanso di
equivoci, che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità dell’immobile oggetto di intervento
”. Questo per
evitare che si possa pensare che al via libera del bonus fiscale
possa corrispondere anche una sanatoria per gli eventuali
abusi presenti
.

Possibilità che, in realtà, non è minimamente contemplata nella
normativa edilizia. Come detto tante volte, la
CILA è una comunicazione in cui l’interessato
informa l’amministrazione competente di aver avviato delle opere
che non sono edilizia libera (art. 6 del DPR n.
380/2001), ma che non richiedono neanche di permesso di
costruire
(art. 10 del DPR n. 380/2001) né
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA,
art. 22 del DPR n. 380/2001).

Superbonus 110%: con la CILA immobile a rischio
autodenuncia

La presentazione di una CILA che rappresenta fedelmente
l’intervento e lo stato dei luoghi, che indica la concessione
edilizia o l’attestazione ante ’67, non avrà alcun problema di
decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art.
119 del Decreto Rilancio.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che
l’amministrazione non può fare nulla contro la
CILA
(che non è un’istanza), ma può operare solo per
reprimere l’eventuale abuso individuato. Nel caso di CILA
presentata per accedere al superbonus 110% in cui non sia
verificato lo stato legittimo (perché non più previsto), il tecnico
comunale potrà sempre desumere e sanzionare eventuali abusi
ricavabili dal confronto tra gli elaborati grafici allegati e
l’ultimo titolo edilizio.

Paradossalmente il contribuente continuerà a
godere del superbonus per un intervento su cui
l’amministrazione può intimare la demolizione!

Consigli finali

I migliori consigli che si possano dare sono:

  • per il contribuente, fare sempre molta
    attenzione allo stato legittimo dell’immobile in cui intervenire
    perché la presentazione di una CILA che rappresenta uno stato dei
    luoghi difforme dall’ultimo titolo, è una vera e propria
    autodenuncia che consentirà all’amministrazione di attivare tutti i
    poteri repressivi dell’abuso (civili e penali);
  • per il tecnico, benché non debba attestare
    nulla sullo stato legittimo dell’immobile, è sempre meglio
    informare (a prescindere dal superbonus 110%) che una eventuale
    difformità sarà “autodenunciata” all’amministrazione;
  • per il tecnico, fatevi firmare uno scarico
    completo sulle responsabilità civili e penali che riguardano
    eventuali abusi edilizi già presenti.

#unpensieropositivo e buon superbonus 110% a tutti.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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