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Superbonus 110%: la Legge di bilancio 2022 al Senato – Lavori Pubblici

Dopo settimane di bozze più o meno ufficiali, il disegno di
Legge di Bilancio 2022 approda finalmente al Senato dove è stato
deferito alla Commissione Bilancio, in sede referente, mentre le
altre Commissioni, in sede consultiva, dovranno trasmettere i
propri rapporti alla 5a Commissione entro il 23
novembre.

Legge di Bilancio 2022 e Superbonus 110%

Entro pochi giorni avremo maggiori notizie su quello che intende
fare sull’art. 9 recante “Proroghe in materia di superbonus
fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio
edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici
“.

Un articolo che nel passaggio tra le prime due bozze approvate
dal Governo e quella arrivata al Senato cambia solo numerazione (da
8 diventa 9) ma non contenuti che restano identici, lasciando
intendere una chiara volontà sul futuro delle maggiori detrazioni
fiscali in edilizia.

Superbonus 110% e detrazioni in edilizia: la relazione
illustrativa

Come sempre, quando si legge un provvedimento normativo in
discussione, è utile dare un’occhiata alla relazione illustrativa
che accompagna il disegno di legge, anche per comprendere meglio le
intenzioni del legislatore.

Entrando nel dettaglio leggiamo che la disposizione di cui al
comma 1 contiene varie disposizioni di proroga del superbonus:

  • con la lettera a) si chiarisce che la detrazione spettante per
    le spese sostenute negli anni successivi al 2022 deve essere
    ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
  • con la lettera b), gli interventi effettuati fino al 30 giugno
    2023 dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al
    comma 9, lettera d), dell’articolo 119 vengono resi detraibili al
    110%, come previsto per gli interventi realizzati dagli IACP; viene
    anche previsto che per gli interventi effettuati dalle cooperative
    di abitazione a proprietà indivisa, similmente a quanto già
    previsto per gli interventi realizzati dagli IACP, la detrazione
    del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
    2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori
    per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • con la lettera c) il termine relativo alla detrazione delle
    spese sostenute per l’installazione di impianti solari
    fotovoltaici, viene allineato al 30 giugno 2022, come previsto in
    linea generale per gli altri interventi agevolati;
  • con la lettera d) si prevedono varie proroghe
    dell’agevolazione:
    • al primo periodo, viene prorogato il superbonus per le spese
      sostenute fino al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche di cui al
      comma 9, lettera b), dell’articolo 119, a condizione che alla data
      del 30 settembre 2021 sia già stata effettuata la comunicazione di
      inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la
      demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le
      relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo
      abilitativo;
    • al secondo periodo, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la
      detrazione spettante per gli interventi effettuati dai condomini e
      dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell’articolo
      119, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
      distintamente accatastate.

Superbonus 110%: aliquota decrescente fino al 2025

L’aliquota del superbonus resta al 110% per le spese sostenute
fino al 2023, poi vi è una progressiva diminuzione fino al
2025:

  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Nella disposizione è precisato che nell’ambito delle
agevolazioni prorogate sono compresi gli interventi effettuati su
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Superbonus e persone fisiche: proroga incondizionata
sull’ISEE

Prevista una proroga incondizionata al 31 dicembre 2022 limitata
all’ipotesi specifica di interventi effettuati dalle persone
fisiche (comma 9, lettera b), dell’articolo 119), a condizione che
l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad
abitazione principale e che il contribuente abbia un valore
dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Legge di Bilancio e decreto anti-frode

Una modifica ridondante (che certamente salterà) riguarda il
comma 13-bis, già modificato dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto
anti-frode) che prevede la congruità dei prezzi, da asseverarsi dal
tecnico abilitato, agganciata ai valori massimi stabiliti, per
talune categorie di beni, con decreto del Ministro della
transizione ecologica.

Sconto in fattura e cessione del credito

Con una modifica del comma 1 e del comma 7-bis dell’articolo 121
si proroga la possibilità, di optare, in luogo dell’utilizzo
diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”), ovvero per la
cessione di un credito d’imposta di pari ammontare. In particolare,
per le detrazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 121
(tutte tranne il superbonus) tale opzione potrà essere esercitata
fino al 2024 mentre per il superbonus fino al 2025.

Altri bonus edilizi

La disposizione di cui al comma 3 proroga gli effetti di alcune
delle principali agevolazioni fiscali in materia di interventi sul
patrimonio edilizio. In particolare:

  • la lettera a), dell’articolo modifica l’articolo 14 del
    decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la detrazione per gli
    interventi di efficientamento energetico effettuati su edifici
    esistenti. La detrazione, finora riconosciuta per le spese
    sostenute fino al 31 dicembre 2021, viene estesa alle spese
    sostenute fino al 31 dicembre 2024. L’estensione temporale
    dell’efficacia della norma riguarda tutti gli interventi ivi
    considerati, e quindi anche l’acquisto e la posa in opera di
    impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
    generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, di cui al
    comma 2-bis dell’articolo 14, per i quali la detrazione nella
    misura del 50 per cento era finora ammessa per le sole spese
    sostenute nel 2021;
  • la lettera b), n. 1), dell’articolo modifica l’articolo 16 del
    decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la detrazione
    riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
    all’articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La
    detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31
    dicembre 2021, è estesa fino al 31 dicembre 2024. Per effetto della
    norma, è prorogato al 31 dicembre 2024 anche il c.d. sismabonus
    relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico degli
    edifici previsto dai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo
    16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • la lettera b), n. 2), dell’articolo sostituisce il comma 2
    dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sopra
    citato, che disciplina il c.d. bonus mobili, e dispone che la
    detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
    finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per
    i quali si usufruisce della detrazione di cui al comma 1 dello
    stesso articolo 16, è riconosciuta in relazione alle spese
    sostenute fino al 2024 nella misura del 50 per cento e su un
    ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Il bonus mobili è
    riconosciuto sia per le spese sostenute nell’anno in cui vengono
    iniziati gli interventi di recupero edilizio, sia per quelle
    sostenute l’anno successivo. In tale ultimo caso, il limite di
    5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno
    precedente a quello dell’acquisto per le quali si è fruito della
    detrazione.

Bonus verde

La disposizione di cui al comma 4 proroga fino al 2024 la
detrazione, prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, in relazione agli interventi di sistemazione
a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde
e di giardini pensili (c.d. bonus verde).

Bonus facciate

Il comma 5 proroga per l’anno 2022 la detrazione, prevista
dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
in relazione agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).
L’aliquota di detrazione è ridotta dal 90 per cento (applicata fino
al 31 dicembre 2021) al 60 per cento.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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