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Superbonus 110%: la RPT propone l’abolizione della doppia conformità per la sanatoria edilizia – Lavori Pubblici

Dall’insediamento del nuovo Governo del prof. Mario
Draghi
, ma soprattutto alla luce delle prossime risorse
previste dal Next Generation EU, si è tornati a
parlare di superbonus 110%. Ed, in particolare, della sua proroga e
delle possibilità di modifica per consentire la fruizione
dell’agevolazione fiscale a più soggetti.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: le proposte della Rete delle Professioni
Tecniche

Tra le proposte più interessanti registriamo quelle formulate
dalla Rete delle Professioni Tecniche che ha raccolto in un
documento (allegato) i possibili interventi
sulla normativa, frutto delle esperienze raccolte in questi ultimi
mesi di applicazione del Decreto Rilancio.

Il documento messo a punto dalla RPT propone degli interventi
puntuali che riguardano non solo l’art. 119 del D.L. n.
34/2020
ma anche sull’art. 36 del DPR n.
380/2001
(c.d. Testo Unico Edilizia) sull’accertamento di
conformità, istituto previsto per la sanatoria degli abusi
edilizi
(ovvero uno dei maggiori ostacoli al superbonus
110% oltre che a tutte le altre detrazioni fiscali).

Le proposte sull’art. 119 del Decreto Rilancio

Per quanto concerne la normativa strettamente legata alle
detrazioni fiscali del 110%, la RPT propone:

  • prorogare l’efficacia dell’incentivo al 31.12.2025,
    fondamentale per avviare interventi anche di maggiore
    complessità;
  • ampliamento delle possibilità di utilizzo del monitoraggio
    degli edifici, essendo necessario migliorare, sia pure
    indirettamente, la sicurezza degli edifici stessi anche se oggetto
    solo di interventi di ecobonus;
  • chiarimenti sul salto di classe per ecobonus;
  • chiarimenti sugli interventi di sismabonus eseguiti su
    complessi di edifici collegati strutturalmente, soprattutto nei
    centri storici;
  • deroga del doppio salto di classe nel caso di edifici
    vincolati, dove talvolta non è possibile eseguire interventi sulle
    facciate;
  • modifica dei termini temporali previsti attualmente, per
    ragioni di adeguamento e corrispondenza tra varie date previste
    nelle norme;
  • chiarimenti sulla possibilità di ottenere l’incentivo sia
    Ecobonus che Sismabonus sull’intero volume eccedente quello
    originario, nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati
    esistenti;
  • ampliamento di possibilità di utilizzo degli incentivi per
    tipologie di manufatti originariamente non presenti o resi di
    difficile attuazione per interpretazioni eccessivamente restrittive
    dall’Agenzia delle Entrate;
  • possibilità di incentivo anche per tipologie non
    residenziali;
  • semplificazioni in tema di asseverazione resa assimilabile alle
    certificazioni di conformità urbanistica, in attuazione di un
    principio di semplificazione e sussidiarietà dei
    professionisti;
  • possibilità di dichiarare la conformità urbanistica riferendosi
    solo alla normativa attuale;
  • previsione di una norma tecnica che consenta di eseguire
    interventi di prevenzione del rischio sismico in un periodo ampio
    di tempo su singoli parti dell’edifico, nel rispetto di un progetto
    generale di miglioramento sismico;
  • inserimento di una norma che consenta come già previsto nel
    caso di adempimenti fiscali, di utilizzare un “ravvedimento
    operoso” per correggere errori o imprecisioni delle asseverazioni
    dei professionisti, per evitare richieste di sanzioni o
    provvedimenti che inficino la regolarità dell’intervento, per
    aspetti puramente formali e non sostanziali;
  • ampliamento dei casi di incentivo per fabbricati
    residenziali.

Speciale Testo Unico Edilizia

Le proposte sull’art. 36 del Testo Unico Edilizia

Molto interessanti (faranno certamente discutere) le proposte di
modifica all’art. 36 del DPR n. 380/2001. Nella sua nuova
formulazione, l’art. 36 relativo all’accertamento di
conformità
diventerebbe il seguente:

1. In caso di interventi urbanistico-edilizi realizzati in
assenza o in parziale difformità dal prescritto titolo abilitativo,
il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile o
chiunque sia legittimato possono ottenere il titolo abilitativo in
sanatoria, a condizione che l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
presentazione di apposita a SCIA di accertamento di
conformità.

2.

3. La SCIA di accertamento di conformità è corredata dal
rilievo delle opere abusive delle quali è richiesta la sanatoria e
da una relazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato, nella
quale il professionista attesta, sotto la propria responsabilità,
ai sensi dell’articolo 481 del Codice penale, la sussistenza delle
conformità di cui al comma 1, asseverando altresì che gli
interventi edilizi risultano eseguiti nel rispetto della normativa
tecnica e costruttiva vigente all’epoca di realizzazione.

4. Sulla SCIA di accertamento di conformità il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale può esprimere
parere in tutto o in parte negativo, motivandolo adeguatamente,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione. Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 17 della legge 7 agosto 1990 n.
241, il predetto termine può essere sospeso, per una sola volta e
per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
documentazioni, informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Decorso inutilmente il termine per
la conclusione del procedimento l’istanza si intende
accolta.

5. La SCIA di accertamento di conformità, ai sensi del
presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a
vincolo paesaggistico, culturale, ambientale, idrogeologico, e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevante ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio, è consentito esclusivamente
previo rilascio del relativo atto di assenso comunque denominato,
nei casi consentiti dalla legge, o dell’irrogazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla relativa normativa di settore.

6. Ai fini dell’accettazione dell’istanza di conformità, la
SCIA può contenere la previsione di opere di modesta entità,
finalizzate alla piena conformazione dell’immobile alla vigente
disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere
finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti
strutturali dell’immobile. Nei casi in cui l’istanza preveda
l’esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del
titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale
esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.
L’avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con
idonea documentazione e asseverazione dal professionista di cui al
comma 2.

7. Il rilascio dell’accertamento di conformità per
violazioni edilizie aventi rilevanza ai fini penali, ai sensi
dell’articolo 57, produce l’estinzione del reato
contravvenzionale.

8. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a
tutte le tipologie di edifici, opere e manufatti purché già
eseguite ed ultimate al momento dell‘entrata in vigore della
presente legge.

Proposta anche l’introduzione dell’art. 36-bis, titolato “Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in
vigore della legge 765/1967”:

1. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in
presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale
vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati
prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge
6 agosto 1967, n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all’interno
della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate
all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento
urbanistico
all’epoca vigente.

2. L’avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed
interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata
dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata
documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici,
planimetrie catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo.
Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel
caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la
documentazione prodotta dall’interessato contenga in tutto o in
parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva
notizia all’Autorità giudiziaria.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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