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Superbonus 110%, le complicazioni delle semplificazioni – Milano Finanza


Superbonus 110%, le complicazioni delle semplificazioni

Le interpretazioni alla normativa sul Superbonus 110% continuano ad arricchirsi schizofrenicamente, sia per le numerose risposte a interpello rese dall’Agenzia delle Entrate sia per quelle informali fornite durante i numerosi forum con la stampa specializzata.

In tal modo viene a innescarsi una situazione di elevata complicazione attuativa tra gli operatori che subiscono, per un verso, la reiterazione di plurime risposte ad un medesimo quesito (con pareri a volte pure in contraddizione) e, peraltro verso, la mancanza di una interpretazione sistematica sul tema, peraltro interessato da continue modifiche normative. In questo scenario, i beneficiari, ovvero coloro nei cui confronti l’Agenzia potrebbe effettuare i recuperi fiscali per ognuno degli anni di utilizzo del superbonus, devono barcamenarsi cercando di assumere le scelte corrette al fine di programmare gli interventi in modo da massimizzare il ritorno fiscale ottenibile.

Ma il caos 110% altro non è che la conseguenza di una legge speciale (articoli 119 e 121, D.L. n. 34/2020) che però rimanda e richiama ad altre normative, edilizie e fiscali, che nei fatti ne compromettono la richiesta e la convenienza.

Non da ultimo, l’ennesimo Decreto Semplificazioni e alcune sentenze della Corte di Cassazione, hanno creato quella che in meteorologia si indica come tempesta perfetta che, nei fatti, potrebbe ulteriormente limitare e scoraggiare l’utilizzo del superbonus.

Infatti, l’art. 33, comma 1, lettera c), del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio) ha completamente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119, stabilendo che gli interventi del superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono a tutti gli effetti manutenzione straordinaria e, quindi, sono realizzabili mediante la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nell’ultimo periodo, però, il nuovo comma 13-ter prevede che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Il nuovo comma 13-ter presenta, così, non poche problematiche.

Innanzitutto la CILA diventa un’autodenuncia per cui, in caso di abusi, il Comune potrà bloccare il cantiere relativo al 110%, ordinando di rimuovere le opere non autorizzate, neutralizzando in tal modo il superbonus. Inoltre la CILA non ammette varianti: se in un cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto, occorre presentarne una nuova e ciò potrebbe creare un blocco dei finanziamenti e la cancellazione del beneficio per i lavori trainati eseguiti nel frattempo. In linea di principio, è possibile intervenire con più interventi incentivanti, ma la CILA semplificata non è sufficiente per il bonus casa 50%, per il bonus facciate 90% e per l’ecobonus 65% e 50% che, invece, richiedono sempre la conformità urbanistica obbligatoria. Di conseguenza, per evitare responsabilità e problematiche future per i beneficiari, i professionisti meno disinvolti dovranno comunque fare le verifiche sullo stato di legittimità dell’immobile, con gli accessi agli atti, e dovranno sempre rappresentare ai committenti, in maniera precisa, la presenza di eventuali difformità o abusi, proprio perché in assenza di una precisa e chiara disposizione legislativa, i rischi fiscali e penali sono notevoli.

Anche perché a bonus ottenuto, i controlli saranno rinviati solo a un momento successivo, cioè verosimilmente all’atto del trasferimento (compravendita) dell’immobile oggetto di superbonus.

Spetterà quindi all’acquirente indagare sulla legittimità urbanistica del bene, ed in quell’occasione non basterà di certo citare una domanda di sanatoria edilizia ancora pendente o l’avvenuto utilizzo di bonus fiscali, perché entrambi questi elementi avranno poco peso nel dimostrare la legittimità del bene immobile.

Contribuenti e professionisti continuano dunque ad operare nella nebbia dell’interpretazione normativa e per quanto ci si sforzi di semplificare, ancora incerti e complessi sono i calcoli da effettuare e i principi da osservare.

Non è più rinviabile un radicale intervento del legislatore che disciplini la normativa speciale del superbonus 110% in modo completo ed autonomo, eliminando tutte quelle numerose incertezze oggi esistenti (tra cui anche la caldeggiata ma rinviata decisione sulla sua proroga quantomeno al 2023), a vantaggio dei contribuenti e soprattutto di quei professionisti accorti e diligenti che li assistono nello fruttare al meglio le opportunità date dall’idea del superbonus, senza il latente timore di doversi esporre al rischio di ricevere recuperi fiscali a distanza di molti anni dall’intervento edilizio.

(*) Responsabile fiscalità e visto conformità Nazione Verde


Source: milanofinanza.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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