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Superbonus 110%: le indicazioni operative per la presentazione della nuova CILA – Lavori Pubblici

Benché restino ormai poche settimane per la conversione in legge
del Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
(Decreto Semplificazioni-bis), alcune Regioni
hanno già cominciato a fornire le prime indicazioni operative per
la presentazione della nuova CILA prevista dal nuovo art. 119,
comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per
gli interventi di superbonus 110% senza demolizione e
ricostruzione.

Superbonus 110%: la nuova CILA

Ricordiamo, infatti, che a seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 77/2021 è stato completamente
sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio
prevedendo un regime speciale (edilizio e fiscale) per gli
interventi di superbonus che non prevedono la demolizione e
ricostruzione dell’intero edificio.

In particolare, gli interventi di superbonus che non prevedono
demolizione e ricostruzione:

  • costituiscono manutenzione straordinaria;
  • sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
    asseverata (CILA).

Nella CILA:

  • sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha
    previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del
    provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
    attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
    al 1° settembre 1967;
  • non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’
    articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

E, altro aspetto di non poco conto, riguarda il fatto che per
questi interventi vale un regime speciale di decadenza del
beneficio fiscale, diverso da quello previsto dall’articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In
particolare, la decadenza del superbonus opera esclusivamente nei
seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
    periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi
    dell’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Resta, comunque, impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: le indicazioni della Regione Emilia Romagna
sulla nuova CILA

Con la circolare 24 giugno 2021, prot. 0616894 (in allegato) la
Regione Emilia Romagna, benché riconosca che a seguito della
conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis potrebbero
cambiare molte disposizioni e nell’attesa che dal Ministero della
Funzione Pubblica predisponga apposita modulistica, ha fornito i
primi chiarimenti in merito:

  • all’ambito di applicazione e specialità della nuova CILA;
  • alle attestazioni riguardanti la costruzione
    dell’immobile;
  • agli interventi strutturali;
  • alle sanzioni di natura fiscale;
  • all’agibilità e adempimenti in materia sismica.

Indicazioni che hanno lo scopo di consentire la presentazione
delle pratiche edilizie utilizzando la modulista regionale
esistente con alcune modifiche.

Superbonus 110%: ambito di applicazione e specialità della
nuova CILA

Entrando nel dettaglio della modulistica CILA valida nella
Regione Emilia Romagna, si dovrà innanzitutto barrare le caselle
relative alla CILA e indicare nel punto del modulo , quadro 2,
l’esatta natura e caratteristiche dei lavori. La Regione Emilia
Romagna consiglia d indicare:

Intervento di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020,
consistente nella realizzazione…
”.

Viene specificato che gli interventi di superbonus con
demolizione e ricostruzione che rientrano nella nozione di
ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f), terzo periodo e
seguenti, dell’Allegato alla L.R. n. 15 del 2013, sono subordinati
alla presentazione della SCIA.

Superbonus 110%: attestazioni riguardanti la costruzione
dell’immobile

Confermato che nel modulo CILA non è necessario compilare la
sezione che riguarda l’attestazione dello stato legittimo
dell’immobile interessato dai lavori. In luogo a questa
attestazione è richiesta una delle seguenti attestazioni:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
    costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • gli estremi del titolo in sanatoria che ha consentito la
    legittimazione dell’immobile (in esecuzione di un condono edilizio
    ovvero della legge regionale);
  • che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°
    settembre 1967.

Conseguentemente, rispetto alla vigente modulistica regionale
unificata:

  • dovrà essere allegata una apposita attestazione del titolare
    della CILA, avente i contenuti appena indicati di cui la Regione ha
    predisposto apposito modello;
  • non dovrà essere compilato in quadro f) del modulo 1;
  • non dovranno essere allegati gli elaborati grafici dello stato
    legittimo di cui al “Quadro riepilogativo della documentazione
    allegata e disponibile presso il Comune”;
  • non dovrà essere compilato in quadro 3) del modulo 2).

Superbonus 110%: interventi strutturali

La Regione Emilia Romagna ricorda che tra gli interventi
soggetti a questa speciale CILA vi sono anche quelli di superbonus
aventi rilevanza strutturale. Pertanto dovrà essere compilato il
quadro n. 16) del modello 2, con la conseguente predisposizione e
allegazione del relativo progetto strutturale.

Superbonus 110%: sanzioni di natura fiscale

Questo è uno dei punti più delicati. Dopo aver ricordato i
motivi di decadenza del beneficio fiscale previsti al comma 13-ter
dell’art. 119 del Decreto Rilancio, la Regione Emilia Romagna ha
sottolineato l’assoluta necessità della corretta compilazione della
modulistica e di una altrettanto esecuzione dei lavori in
conformità al progetto presentato. In attesa di una chiarimento
statale, viene evidenziato che ricorrere alle forme di sanatoria di
cui all’art. 16-bis, comma 1, della L.R. n. 23/2004 (“CILA con
lavori in corso di esecuzione” e “CILA in sanatoria”) per eseguire
gli interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020, potrebbe
comportare la decadenza del beneficio fiscale, in quanto in tali
ipotesi appaiono ricomprese nella fattispecie “mancata
presentazione della CILA” prima dell’inizio lavori).

Superbonus 110%: agibilità e adempimenti in materia
sismica

Ultimo punto molto delicato riguarda l’agibilità e gli
adempimenti in materia di sismica. Viene confermata l’applicazione
della disciplina regionale vigente in merito:

  • alla facoltà, stabilità dall’art. 7, comma 13, della R n. 15
    del 2003, di presentare la segnalazione di conformità edilizie e
    agibilità dell’immobile anche per gli interventi di cui all’art.
    119 del DL n. 34/2020 soggetti a CILA;
  • all’obbligo di svolgere gli adempimenti in materia di sismica
    (tra cui il collaudo statico e il certificato di rispondenza, ai
    sensi dell’art. 19 della LR n. 19/2008) nel caso di interventi di
    cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 che comportino opere
    strutturali.

Risulta chiaro che tutte le suddette indicazioni potranno essere
aggiornate a seguito della conversione in legge del Decreto
Semplificazioni-bis, che arriverà entro il prossimo 30 luglio
2021.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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