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Superbonus 110%, le novità in arrivo col dl Semplificazioni: cosa cambia – QuiFinanza

Novità in arrivo per il superbonus 110% nel nuovo decreto Semplificazioni, atteso in Consiglio dei ministri questa settimana, che introduce regole di attuazione del PNRR presentato dal Governo alla Commissione Europea.

Nell’ultima bozza datata venerdì 21 maggio è importante in particolare l’articolo 17, “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici“, in cui vengono introdotte modifiche all’articolo 119 del Dl Rilancio. Modifiche che interessano il superbonus e che riguardano nello specifico: villette unifamiliari, impianti di riscaldamento, e asseverazioni tecniche.

Superbonus 110%, cosa cambia col dl Semplificazioni

Nella bozza del dl Semplificazioni datata 21 maggio (che potete scaricare qui), viene eliminato il vincolo per edifici unifamiliari e all’interno di complessi plurifamiliari “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno“.
Viene precisato che “per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.
Il superbonus viene esteso anche alle società per azioni, srl, cooperative, altri enti pubblici e privati, trust per immobili con attività d’impresa o industriale o agricola.
Per quanto riguarda le asseverazioni tecniche si prevede che gli interventi agevolati “costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in cui sono attestati gli estremi del titolo abilitativo o che la costruzione è stata completata in data antecedente al settembre 1967”.

Superbonus 110%, novità per accesso autonomo

Nella bozza vengono eliminati per gli edifici unifamiliari i requisiti dell’indipendenza funzionale e della necessità di avere uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Vengono eliminate al comma 1, lettera c) le parole “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno”. Di conseguenza viene eliminato il comma 1 bis che definiva quando l’accesso doveva considerarsi autonomo dall’esterno.

Superbonus 110%, novità per impianti di climatizzazione

L’altra novità della bozza aggiornata al 21 maggio, riguarda la possibilità di accedere al superbonus per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari.

Viene inserito un chiarimento sulla definizione di impianto termico, ovvero “per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.

Superbonus 110%, ampliamento a proprietari immobili D/2

Nella bozza trova spazio l’estensione della platea dei beneficiari. La maxi detrazione viene allargata agli interventi effettuati sugli immobili con categoria catastale D/2, ovvero alberghi, hotel e altre strutture turistiche, da parte delle seguenti categorie di soggetti:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Superbonus 110%, novità per asseverazioni e CILA

Per quanto riguarda le asseverazioni, viene sostituito il comma 13 ter che prevede:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a – mancata presentazione della CILA;
b – interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c – assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d – non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Source: quifinanza.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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