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Superbonus 110, nessuna detrazione con asseverazione per rischio sismico tardiva – Informazione Fiscale

Superbonus 110 per cento, nel caso di asseverazione del rischio sismico tardiva non si ha diritto alla maxi detrazione del decreto Rilancio. A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 554 del 25 gennaio 2021. Per i titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020 c’è l’esclusione dall’agevolazione.

Superbonus 110 per cento, non si ha diritto alla detrazione nel caso di asseverazione del rischio sismico tardiva.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 554 del 25 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Per i titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020 un’asseverazione tardiva, ossia non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, non permette di accedere alla maxi detrazione.

Nel caso in esame, come negli altri casi di asseverazione tardiva, non viene rispettato quanto previsto nel DM numero 58 del 2017.

Superbonus 110 per cento, nessuna detrazione con asseverazione per rischio sismico tardiva

Nel caso di asseverazione per rischio sismico tardiva non è possibile l’accesso al superbonus 110 per cento.

A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 554 del 25 gennaio 2021.

Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 554 del 25 agosto 2021
Superbonus – Asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal caso pratico presentato dall’istante.

Nel dettaglio il soggetto chiede delucidazioni sulla possibilità di beneficiare della maxi detrazione per lavori di demolizione e ricostruzione iniziati nel 2018 e sospesi successivamente.

Nel caso in esame non è stata presentata l’asseverazione per rischio sismico, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, in linea con quanto previsto dal DM numero 58 del 2017.

Tuttavia è stata presentata una nuova comunicazione di inizio lavori per una variante dell’opera.

L’Agenzia delle Entrate mette in evidenza che la norma da applicare per gli interventi antisismici è quella in vigore alla data di presentazione del rilascio di permesso per costruire che, in questo caso, risale ad agosto 2018.

In assenza di un parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire può essere considerata una diversa e successiva data di inizio del procedimento di autorizzazioni, deve essere rispettata la normativa in vigore.

Di conseguenza, con asseverazione tardiva ovvero non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, non è permesso l’accesso all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.

Superbonus 110 per cento, esclusione dalla detrazione per i titoli abilitativi precedenti al 16 gennaio 2020

Nel fornire i chiarimenti all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

A stabilire le linee guida per la classificazione di rischio sismico e le modalità per l’attestazione dell’efficacia dei lavori da parte di professionisti abilitati è il decreto numero 58 del 2017 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale norma, che è stata successivamente modificata dal DM numero 24 del 2020, stabilisce che l’efficacia degli interventi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico.

Il progetto degli interventi, insieme all’asseverazione, deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire prima dell’inizio dei lavori.

Con l’articolo 2 del DM numero 329 del 2020 è stato poi modificato l’allegato B del decreto numero 58 del 2017, per ricomprendere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori deve risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Come già spiegato nelle circolari 13 del 2019 e 19 del 2020, per i titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020, nel caso di asseverazione tardiva cioè non depositata all’atto della richiesta del titolo abilitativo non è permesso l’accesso al superbonus 110 per cento.

Di conseguenza, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’istante non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus.

Tuttavia lo stesso può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, beneficiare della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir.

L’agevolazione è prevista per il 50 per cento delle spese sostenute nel limite di 96 mila euro, da fruire in 10 quote annuali dello stesso importo.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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