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Superbonus 110%: niente CILAS per il fotovoltaico? – Lavori Pubblici

Benché l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) non sia tra quelli più stabili della normativa italiana
(13 modifiche normative in 22 mesi), uno degli aspetti su cui da
giugno 2021 siamo tutti d’accordo è il procedimento edilizio
necessario per avviare gli interventi che accedono al superbonus
110%.

Superbonus 110%: la CILAS dopo il Decreto
Semplificazioni-bis

Il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha,
infatti, previsto un vero e proprio passaggio epocale nel
procedimento edilizio necessario per accedere alle detrazioni
fiscali del 110%, per gli interventi che non necessitano di
demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Tutti gli interventi di superbonus 110% “possono” essere avviati
tramite la CILA-Superbonus (la CILAS) all’interno della quale non è
necessaria l’attestazione dello stato legittimo ma unicamente
l’indicazione del titolo (o l’attestazione ante ’67) che l’edificio
è stato costruito legittimamente. Su questo tema ci siamo dibattuti
tanto soprattutto su quella che la norma prevede come possibilità
(il comma 13-ter recita “sono realizzabili” senza alcuna
imposizione) ma che ne obbliga all’utilizzo stabilendo che la CILAS
è condizione necessaria per avere accesso al superbonus 110% (tra
le cause di decadenza c’è la “mancata presentazione della
CILA”).

A seguito del comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, in
assenza di demolizione e ricostruzione, tutti gli interventi di
superbonus (trainanti e trainati) necessitano unicamente di CILAS
(oltre che ovviamente tutti gli altri atti o pareri
presupposti).

Il titolo edilizio per il Fotovoltaico e il D.L. n.
17/2022

Anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici, come
intervento trainato che accede al superbonus congiuntamente con uno
degli interventi di ecobonus 110% o sismabonus 110%, richiede
essere definito all’interno della CILAS.

L’1 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50
il Decreto
Legge 1 marzo 2022, n. 17
recante “Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale,
per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali”. E tra le misure urgenti, in vigore dal 2
marzo 2022 anche se in attesa di conversione in legge, spicca
l’art. 9 “Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti
rinnovabili”.

Questa semplificazione prevede una modifica all’art. 7-bis
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). In
particolare, il comma 5 è sostituito dal seguente:

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque
modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,
come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere
funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti
edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze,
è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è
subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti
amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a
eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui
all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21
e 157 del codice
“.

Ricordiamo che la voce 32, allegato A al regolamento
edilizio-tipo definisce edificio:

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque
appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere,
oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali
che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al
tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e
destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel
tempo.

Il nuovo comma 5 prevede, dunque, una grandissima
semplificazione per l’istallazione del fotovoltaico ad eccezione
per dei seguenti immobili e aree di notevole interesse
pubblico:

  • le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
    disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
    distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
    aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed
    i nuclei storici;

nei quali sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico tramite provvedimento ministeriale
(aspetto di non poco conto).

Con le suddette eccezioni, l’istallazione, con qualunque
modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e
tutte le opere funzionali sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria che non richiedono dell’acquisizione di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque
denominati, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

Fotovoltaico e Superbonus 110%: cosa accade alla CILAS

Sorge, dunque, spontanea la domanda: come si coniuga questa
semplificazione con l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio
che richiede la CILAS anche per il fotovoltaico?

In realtà la risposta è molto semplice ed esula da
considerazioni di natura edilizia. Che l’intervento rientri nella
definizione di manutenzione ordinaria (edilizia libera), come
previsto dal nuovo D.L. n. 17/2022, o di manutenzione straordinaria
(CILAS), come indicato nel Decreto Rilancio, permangono sempre le
cause di decadenza dal superbonus 110%.

Ricordiamo, infatti, che in deroga a quanto prevede l’art. 49
del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), le uniche
motivazioni che portano alla decadenza dal bonus 110% sono:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
    costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento
    che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la
    costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
    1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni e asseverazione
    richieste per il superbonus.

La risposta alla domanda è, dunque, semplice: al di là che sia
manutenzione ordinaria o intervento per il quale normalmente sia
richiesto un altro titolo edilizio (CILA ordinaria, SCIA o PdC),
non presentare la CILAS vuol dire far decadere immediatamente il
diritto del contribuente a beneficiare del bonus 110%.
Concludendo, l’intervento di istallazione dell’impianto
fotovoltaico dovrà essere sempre descritto nella CILAS per avere
accesso al superbonus 110%.

Source: lavoripubblici.it

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