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Superbonus 110%, niente SCA a fine lavori? – Lavori Pubblici

Potrebbe essere una svolta o semplicemente una svista che sarà
corretta prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Legge di conversione del Decreto Semplificazioni-bis. Sto parlando
della disposizione contenuta nel nuovo articolo 33-bis, comma 1,
lettera d) del D.L. n. 77/2021 (ancora da confermare) che
interviene sull’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio) in materia di
superbonus 110%.

Superbonus 110%, Edilizia libera, CILA e SCA

Entrando nel dettaglio mi riferisco al nuovo comma 13-quinquies
introdotto nell’art. 119 del Decreto Rilancio che prevede:

In caso di opere già classificate come attività di edilizia
libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o
della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola
descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera
queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione
della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei
lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380
“.

Un comma che va analizzato e discusso nei suoi 3 diversi
periodi.

Il primo prevede che gli eventuali interventi di edilizia libera
vanno semplicemente descritti nella CILA relativa all’intervento di
superbonus 110%.

Con il secondo periodo viene “risolto” il problema delle
varianti in corso d’opera (su cui più di un tecnico aveva espresso
perplessità sulle modalità di comunicazione). Per queste viene
stabilita la possibilità di comunicazione a fine lavori e come
integrazione della CILA presentata.

Speciale Superbonus

La segnalazione certificata di agibilità: i 3 scenari

Andiamo adesso al periodo più importante e su cui si dovrà
discutere parecchio, il terzo. Questo prevede che “Non è
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata
di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“. Intanto il
riferimento alla segnalazione certificata di inizio
attività
è certamente una svista del legislatore che
riferendosi all’articolo 24 del DPR n. 380/2001 intendeva
chiaramente parlare della segnalazione certificata di agibilità
(SCA).

Ma l’aspetto che necessiterà di maggiori chiarimenti è un atro
perché si prospettano almeno 3 differenti scenari:

  • nel primo la SCA non dovrà essere presentata per gli interventi
    di edilizia libera di cui parla il comma stesso, ma sarebbe
    interessante capire quale intervento di edilizia libera
    necessiterebbe dell’aggiornamento dell’agibilità;
  • nel secondo la SCA non andrebbe presentata per gli interventi
    che necessitano di CILA quindi tutti quelli di cui all’art. 119
    fatta esclusioni per quelli che necessitano di demolizione e
    ricostruzione dell’intero edificio;
  • nel terzo ed ultimo scenario la SCA non andrebbe presentata per
    tutti gli interventi di cui all’art. 119.

L’art. 24 del Testo Unico Edilizia

Tre scenari completamente differenti con effetti diversi su cui
ad oggi è possibile fare solo delle ipotesi che prendono anche in
considerazione quella che in passato ho definito una
possibile “svista” del legislatore
nel definire i contenuti
dell’art. 24 del DPR n. 380/2001.

I primi due commi dell’art. 24 prevedono:

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto
presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione
certificata.

2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni
dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha
presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i
loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per
l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
“.

Con il primo comma viene stabilito che la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati va attestata
da un professionista tramite segnalazione certificata. Il secondo
comma, invece, stabilisce che in caso interventi che modificano le
surichiamate condizioni “il soggetto titolare del permesso di
costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione
certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi
causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione
certificata
“. Parla, quindi, di interventi che necessitano di
permesso di costruire e SCIA dimenticando (volutamente o no, ancora
non si sa) gli interventi che necessitano di CILA.

È chiaro che chi opera nel mondo delle ristrutturazioni sa che
anche ad una semplice ridistribuzione degli spazi interni che
necessita di CILA va presentata una SCA. Ma il dubbio rimane e i
dubbi meglio averli e risolverli prima della pubblicazione di una
norma che dopo…

Tu che ne pensi? Se vuoi condividere con me il tuo punto di
vista, scrivimi a redazione@lavoripubblici.it, su Messenger o tramite la
pagina Facebook di
LavoriPubblici.it
, il confronto è il miglior modo per far
nascere nuovi dubbi e possibili soluzioni.

Source: lavoripubblici.it

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