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Superbonus 110%: nuova risposta del Fisco sulla cumulabilità – Lavori Pubblici

Come funziona il superbonus 110% quando a richiederlo è un
condominio danneggiato dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 che
ha già utilizzato un contributo statale per i lavori di riparazione
e ripristino?

Superbonus 110% ed eventi sismici: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate con la
risposta n.
134 del 21 marzo 2022
che ci consente di entrare nel dettaglio
della fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) su
un condominio all’interno del cratere sismico del 2009 che con la
scheda Aedes (“Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica”) era stato
classificato con esito di agibilità di tipo “B” che, secondo la
relativa codificazione, indica la mancanza di danni strutturali
nell’edificio con conservazione della sua capacità portante.

In base a tale classificazione il condominio ha ottenuto, per i
lavori di riparazione e ripristino, un contributo statale a seguito
dei quali l’edificio ha riacquistato la piena agibilità. I predetti
interventi non hanno, tuttavia, comportato né il miglioramento
energetico, né la riduzione del rischio sismico dell’edificio.

A seguito degli ulteriori eventi sismici del 2016 che hanno
colpito il Centro Italia, il condominio ha incaricato tecnici
certificati di redigere un’apposita perizia dalla quale è emerso
che lo stato del fabbricato, sotto il profilo strutturale,
presentava delle carenze, rispetto alle quali gli stessi tecnici
hanno ritenuto necessario intervenire urgentemente con un
intervento di demolizione e ricostruzione accedendo alle detrazioni
previste all’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34
(Decreto Rilancio).

Si pone il problema della cumulabilità del superbonus 110% con
il contributo statale già utilizzato dal predetto condominio.

Superbonus 110%: la cumulabilità con il contributo per la
ricostruzione

Come da prassi, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente
ricordato il quadro normativo di riferimento ed in particolare i
commi 1-ter e 4-quater che trattano rispettivamente l’utilizzo
dell’ecobonus 110% e del sismabonus 110% ammettendo che la
detrazione spetti per l’importo eccedente il contributo previsto
per la ricostruzione.

Ciò significa, naturalmente, che la detrazione spetta per le
spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dal contribuente
restando esclusa la parte di contributo commissariale per la
ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici. Il
Superbonus spetta, appunto, per la parte delle spese eccedente il
predetto contributo.

La risoluzione n. 28/E del 2021

La Risoluzione
Agenzia delle Entrate 23 aprile 2021, n. 28/E
recante “Cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o
ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la
detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio)” aveva già chiarito che in presenza
di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a
seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle
detrazioni, sia pure limitatamente alle spese eccedenti i
contributi stessi. Il diritto al Superbonus non viene meno anche
nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale,
in precedenza, sono stati concessi contributi pubblici per la
riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a
seguito di eventi sismici.

Il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi “indispensabili” per il ripristino dell’edificio danneggiato o
distrutto dall’evento sismico, mentre le agevolazioni fiscali, ivi
compreso il Superbonus, spettano a fronte di specifici interventi
finalizzati:

  • al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico
    dell’edificio, progettati e realizzati secondo i criteri contenuti
    nel decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 con il quale sono
    state fornite le linee guida per la classificazione del rischio
    sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da
    parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
    effettuati;
  • all’efficientamento energetico dell’edificio, in base a quanto
    stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di
    concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del
    Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
    del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020
    (decreto Requisiti).

Con la citata risoluzione n. 28/E del 2021, è stato, pertanto,
chiarito che il Superbonus spetta:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle
    eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli
    edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati
    con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili
    sostenute per le opere di “ulteriore” consolidamento dei medesimi
    edifici [anche a seguito di interventi di demolizione e
    ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lett.
    d) del Testo unico dell’edilizia]. In tale ultimo caso, la
    detrazione spetta, nei limiti massimi previsti dalla norma, con
    riferimento alle spese sostenute per le predette opere dalle quali
    non vanno sottratti i contributi ricevuti per gli interventi di
    riparazione o ricostruzione.

Il caso di specie

Nel caso di specie, i condòmini intendono effettuare un
intervento di demolizione e ricostruzione finalizzato
all’efficientamento energetico e sismico dell’edificio, autonomo ed
ulteriore rispetto a quello per il quale hanno beneficiato di
contributi per interventi di riparazione e ripristino
dell’agibilità dell’edificio a seguito dell’evento sismico del
2009.

In linea di principio, nel rispetto di ogni altra condizione
richiesta dalla norma, è dunque possibile fruire del Superbonus a
condizione, tuttavia, che tale intervento consenta il conseguimento
dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa avendo
come riferimento lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei
lavori per i quali si accederà alla predetta detrazione.

La concessione di contributi pubblici per la riparazione o
ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi
sismici non è di per sé causa ostativa all’applicazione delle
agevolazioni fiscali.

Il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma
agevolativa, avendo come riferimento lo stato dell’edificio prima
dell’inizio dei lavori, deve essere asseverata dai tecnici
abilitati nonché dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico.

Come previsto dal comma 13, dell’articolo 119 del decreto
Rilancio, ai fini del Superbonus:

  • per gli interventi di efficienza energetica indicati ai commi 1
    e 2 del medesimo articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il
    rispetto dei requisiti previsti dal citato decreto Requisiti e la
    corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
    interventi agevolati;
  • per gli interventi antisismici di cui al successivo comma 4,
    l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio
    sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
    progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
    strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
    professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
    appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
    professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente
    congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
    agevolati.

In presenza delle predette asseverazioni e attestazioni e nel
rispetto di ogni altra condizione prevista (non oggetto della
presente istanza) sarà, pertanto, possibile fruire del Superbonus
nei limiti di spesa previsti dalla norma senza sottrarre dalle
spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in relazione
agli interventi realizzati in conseguenza dei danni derivanti dal
sisma 2009.

L’orizzonte temporale

L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, l’orizzonte temporale
previsto per la fruizione del superbonus dai condomini che, a
seguito della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), possono
utilizzarlo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella
misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre
2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65
per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

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