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Superbonus 110%: nuove proroghe nel Decreto Energia – Lavori Pubblici

È ancora presto per avere certezze, ma tra gli emendamenti
presentati al disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n.
21/2022 (Decreto Energia) molti chiedono la proroga per gli
interventi di superbonus 110% realizzati dalle persone fisiche su
edifici unifamiliari e per il sismabonus-acquisti 110%.

Decreto Energia in Commissioni riunite 6a e
10a

Al momento le Commissioni riunite 6a e 10a
del Senato sono impegnate ad esaminare il ddl di conversione del
Decreto Energia nel testo incardinato il 29 marzo 2022. Il
provvedimento è nel calendario dei lavori dell’Assemblea il 10
maggio 2022, alle 16,30. Ricordiamo che la legge di conversione
dovrà essere approvata entro il 20 maggio 2022 (60 giorni dal 21
marzo 2022) pena decadenza del Decreto Legge.

L’orizzonte temporale per il superbonus 110%

Tra gli emendamenti presentati spiccano quelli che chiedono
l’inserimento all’interno del Decreto Legge dell’art. 10-bis che
avrebbe l’obiettivo di dare più tempo a contribuenti, imprese e
professionisti impegnati nei lavori di superbonus 110% con
specifico riferimento:

  • ai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del
    Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero le persone
    fisiche che intervengono sugli edifici unifamiliari;
  • al sismabonus-acquisti potenziato al 110%, di cui all’art. 16,
    comma 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013, che come è ormai noto
    scade il 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, l’attuale versione
dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio prevede che si
possa arrivare al 31 dicembre 2022 ma solo se al 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento
complessivo. Una formulazione di per sé vaga che sta creando
problematiche e dubbi su quali siano esattamente le spese da
prendere in considerazione per il raggiungimento del 30% e che in
molti casi non si riuscirà a rispettare a causa delle copiose
modifiche arrivate nel primo trimestre 2022 al Decreto Rilancio
che, come sempre accade, hanno bloccato contratti e cantieri in
attesa di certezze.

Per quanto concerne il sismabonus-acquisti, ovvero la detrazione
fiscale riconosciuta agli acquirenti di case antisismiche
realizzate da imprese di costruzione a seguito di interventi di
demolizione e ricostruzione di interi edifici, l’attuale quadro
normativo consente l’utilizzo della aliquota potenziata al 110%
solo se l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei
lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.

Gli emendamenti al Decreto Energia

Tra gli emendamenti presentati al ddl di conversione del Decreto
Energia molti prevedono:

  • la modifica dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio,
    con l’abrogazione dal secondo periodo delle parole “a condizione
    che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
    almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”, che
    consentirebbe alle unifamiliari di arrivare a fine 2022 senza
    alcuna verifica del SAL;
  • l’inserimento, sempre nel comma 8-bis, di un ultimo periodo che
    prevede: “Per gli interventi di cui all’articolo 16, comma
    1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con
    modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n.90, la detrazione spetta
    anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella
    misura del 110 per cento”, mediante il quale il sismabonus-acquisti
    potenziato a 110% potrebbe essere utilizzato per tutto il
    2022.

Chiaro è che si dovrà attendere l’evoluzione del percorso
Parlamentare e comprendere le intenzioni del Governo che potrebbe
sempre presentare un emendamento interamente sostitutivo con nuove
modifiche che non tengono conto del volere del Parlamento. Un film
che, quando si parla di superbonus, abbiamo già visto diverse altre
volte.

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