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Superbonus 110%: occhio al titolo edilizio – Lavori Pubblici

Dalla conversione in legge del D.L. n. 77/2021
(Semplificazioni-bis) una delle domande più gettonate che mi
arrivano riguardano proprio la neonata CILA-Superbonus 110%. “Ma se
io ho già presentato un permesso di costruire…”, “ma se io ho già
presentato una SCIA…”, domande che continuano sempre con “perché
dovrei ripresentare una CILA i cui contenuti sono già riportati nel
titolo maggiore già presentato?”.

Superbonus 110% e Semplificazioni-bis

In effetti la domanda è pertinente e va analizzata bene per
rispondere in modo compiuto. Partiamo da un presupposto: spesso ciò
che mette in discussione le nostre certezze, crea dei cambiamenti
che devono essere compresi per accettarli.

Adesso per rispondere alla domande occorre separare in modo
netto l’aspetto edilizio da quello strettamente legato ai requisiti
previsti per godere delle detrazioni fiscali del 110%. Dal punto di
vista edilizio, è chiaro che se la norma dice che per fare un
intervento di superbonus 110% che non prevede demolizione e
ricostruzione dell’edificio devo utilizzare la CILA-Superbonus,
dovrò necessariamente utilizzare questa comunicazione.

Se insieme ad interventi di superbonus ne faccio altri che
accedono ad altre detrazioni o che comunque richiedono un titolo
edilizio maggiore, da punto di vista edilizio non sbaglierei se
all’interno del PdC o della SCIA mettessi tutti gli interventi. Ma,
attenzione!

Qui subentra il binario legato ai presupposti per godere della
detrazione fiscale. L’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio
deroga ai principi di decadenza previsti all’art. 49 del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) e prevede un regime speciale in cui
gli unici motivi previsti per cui si perde il superbonus sono:

  • mancata presentazione della CILA-Superbonus;
  • interventi realizzati in difformità della CILA;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o ante ’67;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste dal
    comma 14, art. 119 del Decreto Rilancio.

In primo dei motivi di decadenza è “mancata presentazione della
CILA-Superbonus”.

Conclusioni

A questo punto è sempre più evidente che la figura del tecnico
dovrà avvicinarsi sempre di più a quella del “tecnico fiscalista”
che oltre a conoscere le procedure edilizie, dovrà necessariamente
comprendere anche quelle fiscali onde evitare di realizzare un
intervento perfetto dal punto di vista edilizio ma che potrebbe
incorrere in una banale causa di decadenza di un eventuale
beneficio fiscale.

E facciamocene una ragione. Nel caso di interventi misti, la
CILA-Superbonus dovrà essere sempre presentata per gli interventi
che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio e
voglio accedere alla detrazioni fiscali del 110% previste dal
Decreto Rilancio.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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