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Superbonus 110%: per gli immobili senza impianto di riscaldamento salta l’agevolazione. Ecco perché – BorsaInside

Superbonus 110%: per gli immobili senza impianto di riscaldamento salta l'agevolazione. Ecco perché

Per gli immobili senza impianto di riscaldamento non sarà possibile ottenere il Superbonus 110% per i lavori relativi all’ecobonus. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Non sarà possibile accedere all’agevolazione prevista dal Superbonus 110% nel caso di lavori finalizzati all’aumento della classe energetica di un edificio se l’immobile interessato non è dotato di un impianto di riscaldamento.

Il chiarimento sulla questione è arrivato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 557 del 25 agosto 2021. Per quanto riguarda le regole per l’accesso al Superbonus 110% nulla cambia con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 nel caso di edifici che non hanno un attestato di prestazione energetica.

Chi intende accedere alle agevolazioni previste nel caso di lavori rientranti nell’ecobonus è quindi fondamentale che l’edificio interessato sia dotato di un impianto di riscaldamento funzionante, e tale condizione deve essere provata mediante una relazione tecnica svolta da un perito.

Niente superbonus 110% se non c’è impianto di riscaldamento

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha spazzato via ogni dubbio: se l’immobile non è dotato di impianto di riscaldamento funzionante le possibilità di accedere al superbonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica praticamente si azzerano.

Nel caso di edifici il cui impianto di riscaldamento è presente ma non funzionante, esiste comunque la possibilità di accedere all’agevolazione ad alcune condizioni. Prima di tutto è necessario poter dimostrare la presenza dell’impianto di climatizzazione ed il rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.

Inoltre ci sono altri paletti che devono essere necessariamente rispettati per beneficiare del Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica. L’impianto deve essere situato negli ambienti in cui sono effettuati gli interventi, necessità che si ricollega al rispetto dei requisiti tecnici indispensabili per le agevolazioni riconosciute per interventi per mezzo dei quali si ottiene un aumento della classe energetica.

Stiamo parlando quindi di lavori relativi all’Ecobonus e che quindi permettono di accedere anche al Superbonus 110% appunto.

Per gli immobili senza APE ok al Superbonus 110% ma solo con impianto di riscaldamento esistente

Le indicazioni che arrivano con il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si collegano a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 che prevede l’accesso al Superbonus 110% anche per gli edifici che non hanno APE iniziale in quanto non dotati di uno o più muri perimetrali, a patto che una volta terminati i lavori risulti raggiunta la classe energetica A.

Si tratta di modifiche che sono state introdotte con il nuovo comma 1-quater che è stato inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio, ed è proprio qui che si inseriscono le indicazioni che arrivano dall’Agenzia delle Entrate.

Viene infatti specificato che per gli interventi di efficientamento energetico si deve necessariamente dimostrare sulla base di una relazione tecnica che prima del’inizio dei lavori l’edificio aveva un impianto di riscaldamento idoneo.

Se invece l’impianto di riscaldamento non risulta presente prima dell’intervento questa diventa una “condizione preclusiva” all’ammissione dei lavori all’ecobonus e quindi al Superbonus 110% per la riqualificazione energetica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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