Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieEco BonusSuperbonus 110%, serramenti e infissi: niente detrazione in caso di modifica dimensionale – Lavori Pubblici

Superbonus 110%, serramenti e infissi: niente detrazione in caso di modifica dimensionale – Lavori Pubblici

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio
) ha previsto nel nostro ordinamento la
detrazione fiscale del 110%
(superbonus) con delle modalità a due traguardi:
raggiunto il primo (interventi trainanti) è
possibile proseguire contestualmente con il secondo
(interventi trainati).

Il Superbonus: cos’è

Entrando nel dettaglio, grazie a questa nuova disciplina è
possibile detrarre dalle imposte (o in alternativa scegliere lo
sconto in fattura o la cessione del
credito
) il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020
al 31 dicembre 2021 (La Legge di Bilancio 2021 ha previsto delle
proroghe
al 2022
in attesa di conferma da parte della
Commissione Europea) per interventi di riqualificazione
energetica
e di riduzione del rischio
sismico
.

Speciale Superbonus

Gli interventi trainanti e trainati

Come detto in premessa, la normativa prevede che alcuni
interventi possano accedere direttamente al superbonus al
verificarsi di alcuni requisiti e altri possano accedervi solo se
realizzati congiungente ai primi.

Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti che accedono
direttamente alla detrazione sono:

Gli interventi trainanti sono:

  • l’isolamento termico delle superfici opache
    verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro
    dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d.
    cappotto termico) e la coibentazione del
    tetto
    , senza limitare il concetto di superficie
    disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la
    sostituzione degli impianti di climatizzazione
    invernale
    ;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o
    sulle unità immobiliari situate all’interno di
    edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
    indipendenti
    e dispongano di uno o più accessi
    autonomi
    dall’esterno per la sostituzione degli impianti
    di climatizzazione invernale;
  • gli interventi di riduzione del rischio
    sismico
    di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo
    16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (sismabonus).

Nel caso di realizzazione di uno degli interventi trainanti di
riqualificazione energetica, è possibile realizzare altri
interventi di efficientamento energetico di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. La
realizzazione degli interventi dovrà rispettare specifici
adempimenti e requisiti cui si rimanda la lettura del nostro
Speciale Superbonus
110%
.

La sostituzione di serramenti e infissi

Tra gli interventi trainati di efficientamento energetico di cui
all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, rientra anche la
sostituzione di serramenti e infissi che dovrà
rispettare (essendo un intervento trainato) gli stessi requisiti
previsti dalla norma che ha previsto
l’ecobonus.

Come chiarito dall’Enea nel suo assistente virtuale, Virgilio,
accessibile dal sito
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti
già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo
spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi
vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne
nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non
necessariamente deve sostituire tutte le finestre
”.

Le tolleranze costruttive

Al chiarimento dell’Enea va, chiaramente, aggiunto quanto
prevede l’art. 34-bis (Tolleranze
costruttive
) del DPR n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia). In particolare, nel caso
in cui “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo
”.

Per cui, nel caso la sostituzione di infissi e serramenti
avvenga con modifiche dimensionali dell’ordine del 2%, sarà
comunque possibile far rientrare la spesa nell’ecobonus o come
intervento trainato nel superbonus 110%.

Le spese ammissibili

Ricordiamo che nel caso di sostituzione di serramenti e infissi,
le spese ammissibili per le quali spetta la
detrazione sono indicate:

  • per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre
    2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e
    integrazioni;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6
    ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;

e comprendono:

  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei
    valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre
    comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di
    infisso o di una porta d’ingresso in sostituzione
    dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e
    relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli
    infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali (ad esempio: produzione della
    documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di
    Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment