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Superbonus Alberghi, l’elenco completo e dettagliato degli interventi ammessi – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici – NEWS110

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Come sappiamo, il Superbonus Alberghi (o semplicemente Bonus Alberghi) – ovvero l’agevolazione dell’80% per le strutture ricettive che effettuano interventi di ristrutturazione e sostengono le spese a partire dal 7 novembre 2021 – è recentemente stato ufficializzato.

L’agevolazione dell’80% e i relativi contributi a fondo perduto saranno validi fino al 2024, però gli incentivi saranno erogati annualmente fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità secondo l’ordine cronologico delle domande (il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha assicurato però che non ci sarà un vero e proprio click day). La piattaforma telematica per le richieste da parte degli operatori dovrebbe essere pronta entro il 21 febbraio.

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In questo articolo abbiamo visto tutti i dettagli del bonus e i destinatari, ma ora – in seguito alla pubblicazione di un avviso del Ministero del Turismo (che, fanno sapere, a breve pubblicherà anche apposite FAQ) – vogliamo elencare tutte le spese ammissibili all’agevolazione per le strutture ricettive.

Superbonus Alberghi, interventi ammessi in dettaglio

Ricordiamo che la norma prevede che il 50% delle risorse stanziate fino al 2024 debbano essere destinate agli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica. Detto ciò, vediamo l’elenco delle spese ammissibili (per gli interventi realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 20 febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021).

Efficienza energetica

Interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Sono ammesse:

  • tutte le spese descritte all’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del ministro dello Sviluppo economico, che dettaglia anche i requisiti tecnici minimi da rispettare.

Riqualificazione antisismica

Interventi di riqualificazione antisismica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Sono ammesse:

  • qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;
  • le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.

Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.

Eliminazione barriere architettoniche

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Sono ammesse le spese per:

  • sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
  • interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
  • realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili;
  • sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.

Interventi edilizi

Interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Sono ammesse, in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di cui sopra, le spese per:

  • demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
  • ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
  • modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
  • realizzazione di balconi e logge;
  • servizi igienici;
  • sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
  • sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
  • installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
  • installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Piscine termali

Realizzazione di piscine termali, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Sono ammesse le spese per:

  • la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
  • la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
  • l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, come:
    • vasche per balneoterapia;
    • apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
    • attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
    • attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
    • realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.

Digitalizzazione

Interventi di digitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Ammesse le spese per:

  • acquisto di modem, router e impianti wifi;
  • realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
  • acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  • acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  • acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
  • acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  • acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  • acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Mobili e arredi

Acquisto di mobili e componenti d’arredoinclusa l’illuminotecnica, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021. Sono ammesse le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.

Tutte le voci di spesa dovranno essere corredate dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Prestazioni professionali

Sono ammesse anche le spese per le prestazioni professionali relative a tutti gli interventi sopra descritti, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

>> Leggi e scarica qui l’elenco delle spese ammissibili diffuso dal Ministero del Turismo il 4 febbraio 2022

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Immagine: iStock/FreshSplash

Source: ediltecnico.it

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