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Superbonus anche sull’immobile abusivo: nella CILAS niente attestazione dello stato legittimo – Informazione Fiscale

Superbonus 110 per cento anche per i lavori sull’immobile abusivo insanabile, considerando che con la nuova CILAS non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo. A specificarlo è il MEF, rispondendo all’interrogazione del 15 settembre 2021 in Commissione Finanze della Camera.

Superbonus senza ostacoli anche per l’immobile abusivo non sanabile.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce nuovi chiarimenti sul superbonus del 110 per cento, e nel preannunciare l’imminente pubblicazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate, delinea gli effetti pratici dell’introduzione della CILAS e delle ultime novità normative.

La comunicazione di inizio lavori asseverata, passaggio fondamentale per l’avvio dei lavori rientranti nel superbonus, non richiede più l’indicazione dell’attestazione di stato legittimo. Gli aspetti fiscali si scindono dunque da quelli urbanistici.

Superbonus anche sull’immobile abusivo: nella CILAS niente attestazione dello stato legittimo

È il comma 13 ter, articolo 119 del decreto Rilancio, così come modificato dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 a prevedere, ai fini dell’esecuzione dei lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento, la necessità di presentare la CILA.

La CILAS dovrà contenere gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o, alternativamente, del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o che l’immobile è stato completato prima del 1° settembre 1967.

Non è necessario che nella CILA sia indicata l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Ed è questo il passaggio che apre le porte del superbonus anche ai proprietari di immobili abusivi, per i quali viene meno il rischio di decadere dall’agevolazione.

La norma in esame prosegue infatti prevedendo che la decadenza dal beneficio fiscale opera esclusivamente se:

  • la CILA non è presentata;
  • sono realizzati lavori in difformità dalla CILA;
  • non sia presente l’attestazione dei dati richiesti;
  • siano dichiarate informazioni non veritiere.

Ed è proprio sulla base di tali indicazioni normative che il MEF, con la risposta all’interrogazione del 15 settembre 2021, afferma che può accedere al superbonus anche il condominio costruito in difformità dal progetto originario, non sanabile dal punto di vista urbanistico ma reso alienabile con il pagamento di una sanzione da parte dei relativi proprietari.

Bisogna in ogni caso sottolineare che sempre l’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 13-quater, prevede che ferma restando la possibilità di accedere al superbonus 110 per cento anche in caso di abusi edilizi, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

In sostanza, sebbene la possibilità di accedere al superbonus venga “slegata” dalla verifica circa gli abusi edilizi, restano in ogni caso possibili le verifiche in ambito urbanistico.

È solo sul fronte fiscale che la strada si fa in discesa anche per l’immobile abusivo.

Commissione Finanze della Camera – resoconto del 15 settembre 2021
Scarica il resoconto della seduta del 15 settembre con le risposte del MEF relative al superbonus del 110 per cento

Superbonus anche per il montascale

La risposta fornita il 15 settembre 2021 non si sofferma solo sugli immobili abusivi, ma anche su ulteriori dubbi applicativi relativi al superbonus del 110 per cento.

Per quel che riguarda i limiti di applicazione, si specifica che l’accesso all’agevolazione del 110 per cento è previsto per un numero massimo di due unità immobiliari, fatta eccezione per le spese relative a lavori di riqualificazione energetica in condominio e per i lavori antisismici.

Il limite si applica non agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione.

Ne consegue quindi che in caso di immobile in comproprietà, sarà il comproprietario che non ha superato il limite dei due immobili agevolabili a poter fruire del superbonus.

Infine, per quel che riguarda la possibilità di applicazione anche alle spese sostenute per il montascale, nei casi in cui è impossibile l’installazione di un ascensore, viene specificato che rientrano tra i lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche quelli che rispettano le caratteristiche tecniche della normativa di settore.

Sul punto viene inoltre annunciata dal Ministero dell’Economia l’imminente emanazione di un’apposita circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate, attualmente in fase di stesura.

Source: informazionefiscale.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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