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Superbonus cappotto edifici ante 1945? Serve l’ok della Soprintendenza – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Superbonus cappotto edifici ante 1945

Su questo tema si è espresso il MIBACT con la circolare n.4 del 4 marzo 2021 che ha per oggetto gli interventi di coibentazione per il miglioramento energetico di edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sull’applicazione del superbonus su edifici vincolati ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo > Superbonus Edifici Vincolati, per quali interventi < ma un particolare chiarimento arriva dal MIBACT sulla specifica tipologia di edifici, ovvero quelli realizzati prima del 1945.

Una data che può fare la differenza per il proprietario di un immobile che desidera usufruire del Superbonus e applicare un cappotto isolante.

Perché?

La circolare in questione spiega e sottolinea che agli immobili «di edilizia storica», edificati in Italia prima del 1945, non può essere automaticamente applicata l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui si parla al punto B3 dell’allegato B al Dpr 31/2017.

Vediamo cosa c’è alla base di tale provvedimento.

Leggi anche: Superbonus cappotto termico: guida per Cila, Scia e abitabilità

L’autorizzazione paesaggistica semplificata

Per il MIBACT a poter subire l’ispessimento murario, legato al rivestimento a cappotto, con conseguenziale modifica significativa delle caratteristiche materiche, sono quegli immobili rientranti nell’edilizia contemporanea realizzati dopo il 1945 (purché tali interventi non alterino l’aspetto esteriore anche in termini di finiture).

Questo tipo di intervento, per immobili post 1945, potrebbe essere ricompreso tra quelli soggetti ad esenzione dall’autorizzazione paesaggistica semplificata. Qui abbiamo raccolto un > elenco di tutti gli interventi e le opere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica semplifica <

L’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e la relativa documentazione vanno presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) qualora siano riferite ad interventi edilizi previsti dal d.P.R. 380/2001 ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale competente per le attività edilizie. Ecco tutto l’iter spiegato nel dettaglio.

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Come fare per il Superbonus cappotto edifici ante 1945?

La Soprintendenza valuterà caso per caso.

Nella circolare si legge: “In merito alla qualificazione degli interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio mediante la realizzazione di un cappotto esterno, deve evidenziarsi come, pur affermando la possibilità di esentare i medesimi interventi qualora ascrivibili alla categoria della manutenzione straordinaria a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici come stabilito all’articolo 149 del Codice, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, definite caso per caso, possono comportare incrementi di spessore e anche significativi in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento”.

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A tal proposito il MIBACT sottolinea e ritiene di escludere che tali interventi possono ritenersi sempre eseguibili nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, condizione che risulta essere uno dei prerequisiti fondamentali affinché tali interventi possono essere ricompresi tra gli interventi di coibentazione, soprattutto se riferiti ad immobili di interesse storico architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.

Pertanto alla luce di quanto sopra, nella circolare si legge che l’esenzione non può essere applicata agli interventi sugli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945, per i quali sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B tre dell’allegato B del d.p.r. n. 31 2017. Il termine assegnato alla soprintendenza per l’espressione del parere di 20 giorni.

Diventa quindi obbligatorio il passaggio presso la soprintendenza per edifici di edilizia storica realizzati sino al 1945, anno che costituisce «la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il carattere “contemporaneo” del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale».

Superbonus senza interventi trainanti

Nella circolare viene anche citato il comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio dove viene spiegato: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3”.

>> Superbonus interventi trainati, ok solo se eseguiti durante gli interventi trainanti

Per quanto previsto sopra il MIBACT ribadisce che nel caso di interventi sugli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per poter usufruire” del Superbonus 110% “non è indispensabile la realizzazione dei c.d. ‘interventi trainanti’, tra i quali si possono considerare quelli con rivestimento ‘a cappotto’”.

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Foto:iStock.com/TanyaSv

Source: ediltecnico.it

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