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Superbonus, che cosa cambia. La guida aggiornata in edicola con il Corriere – Notizie – MSN Italia

Il percorso per ottenere il superbonus non è agevole, e se vogliamo è anche comprensibile visto l’impegno di spesa per le finanze pubbliche. Alle regole già complicate in origine per ottenere il contributo statale si sono aggiunti negli ultimi mesi da un lato le nuove tempistiche per ottenere i vari bonus e nuove norme che regolano la cessione del credito all’impresa (il cosiddetto sconto in fattura) o a una banca, mentre il caro materiali sta mettendo a rischio molte operazioni in corso e ancor più quelle future. Il nuovo quadro normativo ci ha portato ad aggiornare la guida sui bonus edilizi «Risparmiare sulle tasse. Le novità su cessione e controlli», curata da Massimo Fracaro e Nicola Saldutti. La guida sarà disponibile gratuitamente in edicola (e in formato digitale per gli abbonati) da domani 4 aprile.

Condomini e villette

Riassumendo le novità: p er il superbonus edilizio e sismico relativo alle case indipendenti c’è tempo fino al 31 dicembre prossimo, a condizione che al 30 giugno (salvo proroga sul filo di lana) risulti effettuato il 30% dei lavori. Per le abitazioni in condominio c’è tempo fino al 31 dicembre 2023. Per queste abitazioni nel 2024 l’agevolazione scende al 70%, nel 2025 al 65%. Solo per le residenze situate nei comuni terremotati il bonus resterà al 110% fino a tutto il 2025. Da quest’anno il 110% si spalma su quattro annualità fiscali e non più su cinque.

Gli altri bonus: ecobonus, sismabonus, arredi, facciate

Per quanto riguarda gli altri bonus, cioè ecobonus e sismabonus ordinari e bonus ristrutturazione, non cambiano le regole: sono stati tutti prorogati fino al 2024. Stessa proroga per il bonus arredi, però sono cambiati i tetti di spesa: dai 16 mila euro nel 2021, si scende a 10 mila nel 2022 e dal 2023 a 5.000. Il bonus facciate è stato prorogato solo di un anno e non è più al 90% in 10 anni ma al 60%.

Bonus anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

È stato introdotto, solo per il 2022, un nuovo bonus relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche che dà diritto a un’agevolazione del 75% in cinque anni su un tetto di 50 mila euro per le case indipendenti, di 40 mila per le case nei condomini fino a 8 unità e di 30 mila per i condomini più grandi.

La cessione del credito: che cosa cambia

Per quanto riguarda le cessioni del credito: se il committente cede il credito a un soggetto (di norma una banca ma potrebbe essere in teoria chiunque) questi potrà cedere il credito solo a una società vigilata (banca, assicurazione, finanziaria iscritta all’albo) e questa a sua volta potrà effettuare una sola cessione a un’altra società vigilata e qui comunque la catena si interrompe. Schema simile se il committente opta per lo sconto in fattura dall’impresa che effettua i lavori. Questa potrà cedere solo a un soggetto vigilato e questi a un altro soggetto vigilato, poi basta.

Più esteso l’obbligo del visto di conformità

Si amplia l’obbligo del visto di conformità, cioè l’attestazione di un professionista abilitato sull’esecuzione a regola d’arte (e con spese congrue) di tutte le opere. Nel superbonus 110% ora è obbligatorio non solo se si cede il credito (lo era anche prima) ma anche se si chiedono direttamente i soldi al Fisco; si è esentati solo se si presenta la dichiarazione dei redditi precompilata o se la dichiarazione è compilata dal sostituto di imposta. Il visto è obbligatorio senza eccezioni per il superbonus legato al consolidamento antisismico e per il bonus facciate (ammesso che con le nuove regole ci sia qualcuno che lo faccia ancora) e diventa obbligatorio (prima non lo era) per la cessione del credito nell’ecobonus, nel bonus barriere architettoniche e per il bonus ristrutturazione, a meno che non riguardi lavori che si possono compiere senza autorizzazione comunale o siano di importo inferiore a 10 mila euro.

Attenzione ai costi

L’obbligo del visto di conformità e la stretta sulle regole per le banche rende meno conveniente la cessione soprattutto se gli importi in gioco sono relativamente bassi. Se a tutto questo si aggiunge l’aumento esplosivo dei materiali da costruzione e delle materie prime, prima di dare il via ai lavori meglio fare i conti su costi e tempi.

Le stime sui costi complessivi dei lavori e i finanziamenti delle banche

Ma come fare i conti? In primo luogo, una volta ottenuto il preventivo per i lavori coperti dal superbonus, è necessario assicurarsi che il prezzo prospettato non sarà sottoposto a revisione e non è detto che in questa fase di emergenza economica sia possibile ottenere questa certezza. Bisogna poi essere sicuri che i costi rispettino entrambi i limiti di legge. Ad esempio il cappotto termico in un condominio di 20 alloggi può costare al massimo 680 mila euro, ma il materiale a sua volta ha un costo massimo e se si sfora sul costo del secondo l’eccesso di spesa non si può recuperare anche se il costo totale è sotto i 680 mila euro. Inoltre bisogna assicurarsi di quanto si otterrà con la cessione del credito, e con i tassi in salita è difficile conoscere oggi le condizioni che saranno praticate tra mesi. E allo stesso modo, se come avviene di norma, si chiede un prestito per pagare l’impresa prima di ricevere i soldi della cessione bisognerebbe conoscere il tasso del finanziamento.

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