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Superbonus, cosa accade se non si finiscono i lavori prima della scadenza dell’agevolazione? – La Repubblica

L’attuale testo dell’art. 119 del decreto Rilancio prevede al comma 1 che il Superbonus nel caso degli immobili unifamiliari è riconosciuto “per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022”. Ai fini della possibilità di usufruire della detrazione del 110%, dunque, in base alla legge conta la data nella quale sono state sostenute le spese per gli interventi agevolati e non quella della conclusione dei lavori, a patto che, ovviamente, l’intervento poi venga effettivamente portato a termine. Queste regole, però valcono esclsuivamente per l’utizzo dell’agevolazione sotto forma di detrazione d’imposta. Sono diverse, infatti, le regole per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. in questo caso, infatti, fa testo l’art. 121 del decreto, che prevede che l’opzione “può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori” e questi “non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”. In base a queste norme, dunque, chi non conclude i lavori entro la scadenza prevista può utilizzare esclusivamente la detrazione diretta, in quanto per lo sconto in fattura o la  cessione del credito è obbligatorio anche che sia relizzata una quota pario ad almeno il 30% o il 60% dei lavori previsti dalla Cilas. Queste regole valgono anche per chi ha dei lavori in corso e non li chiuderà entro la fine dell’anno, dato che le agevolazioni fiscali sono riconosciute in base al principio di cassa, ossia in riferimento all’anno nel quale sono state sostenute. Quindi chi non conclude almeno il 30% dei lavori non potrà effettuare l’opzione per lo sconto in frattura o la cessione del credito per le spese sostenute fino al 31 dicembre, e  le relative somme potranno solo essere portate in detrazione della dichiarazione  dei redditi del prossimo anno. 

Source: repubblica.it

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