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Superbonus e bonus casa: meno burocrazia | Segugio.it – Segugio.it

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Le procedure per ottenere le agevolazioni fiscali adottate dal Governo per rilanciare i settori immobiliare e delle costruzioni diventano più semplici. È quanto comunica l’Agenzia delle Entrate che, con una circolare-guida, spiega le regole aggiornate sui bonus edilizi tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, Ucraina). Il documento è sostanzialmente diviso in due parti: da un lato i punti cardine come l’approvazione alla detrazione delle spese per visto e congruità e meno adempimenti per le opere in edilizia libera o fino ai 10mila euro e, dall’altro lato, commenta le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e novità in materia di contrasto alle frodi.

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità

Le spese per ottenere il visto di conformità e per l’asseverazione (la certificazione secondo i modi previsti dalla legge) sostenute anche nel periodo compreso tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per quanto riguarda invece le opzioni di cessione o sconto, anche queste sostenute a partire dal 12 novembre 2021, queste non includono quelle che rientrano nel bonus facciate. Per contro, la circolare chiarisce che dal primo gennaio di quest’anno sono possibili la cessione o lo sconto anche per le detrazioni riconosciute agli interventi di recupero che hanno come obiettivo la realizzazione o l’acquisto di autorimesse o posti auto.

Niente visto e asseverazione per edilizia libera o fino a 10mila euro

Eccetto gli interventi relativi al bonus facciate, stando alle norme aggiornate, non c’è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le attività di edilizia libera e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, purché l’importo complessivo non superi i 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro, precisa la nota, va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Le agevolazioni per realizzare o acquistare posti auto e box

La nota, sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, chiarisce che, a partire da gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire da quest’anno. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal primo gennaio: in questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

Il contrasto alle frodi

In materia di contrasto alle frodi, la circolare precisa che, dal primo maggio, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e assicurazioni. Sempre da maggio, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario possono cedere i crediti ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari non è possibile però cederlo successivamente. Da maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali dopo la “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate“.

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