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Superbonus e bonus edilizi, corsa per l’ulteriore cessione del credito entro il 17 febbraio 2022 – Informazione Fiscale

Superbonus e bonus edilizi, proroga per l’ulteriore cessione del credito alle comunicazioni trasmesse alla data del 17 febbraio 2022. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio ufficializza il rinvio di 10 giorni, e per imprese e contribuenti parte la corsa alla ricerca di soggetti interessati all’acquisizione delle somme. Solo per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche il periodo transitorio si allunga al 7 marzo.

Superbonus e bonus edilizi, un’ulteriore cessione del credito per le opzioni già oggetto di comunicazione alla data del 17 febbraio 2022.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 febbraio 2022 ufficializza la proroga del periodo transitorio, già anticipata con una FAQ pubblicata il giorno precedente.

La scadenza slitta di 10 giorni per il superbonus e la generalità dei bonus edilizi sui lavori in casa ammessi all’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Il termine passa invece al 7 marzo 2022 in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio per i lavori ammessi al nuovo bonus del 75 per cento per le barriere architettoniche, che potranno essere ceduti solo dal 24 febbraio.

Il provvedimento, contestuale alla riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione per la cessione del credito, fa ufficialmente partire la corsa all’ulteriore possibilità di trasferimento delle somme già maturate da contribuenti e imprese, alla ricerca di operatori intenzionati ad acquisire i crediti fiscali.

Superbonus e bonus edilizi, corsa per l’ulteriore cessione del credito entro il 17 febbraio 2022

Potranno essere ceduti una nuova volta i crediti già oggetto di cessione o sconto in fattura alla data del 17 febbraio 2022.

La scadenza del 7 febbraio prevista dall’articolo 28, comma 2 del decreto Sostegni ter slitta al 7 marzo per le spese sostenute nel 2022 ammesse al nuovo bonus per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Questo è il contenuto del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 4 febbraio 2022 che, come detto, ufficializza la proroga del periodo transitorio per la cessione del credito relativamente al superbonus del 110 per cento e ai bonus edilizi.

Una novità anticipata dalla stessa Agenzia, con una FAQ pubblicata il 3 febbraio, e che si affianca alla riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione di cessione del credito.

La proroga è diretta conseguenza dei tempi tecnici di adeguamento della piattaforma per la cessione dei crediti d’imposta, alla luce della necessità di allineare le regole tecniche alle novità introdotte prima dalla Legge di Bilancio 2022 e poi alle nuove modifiche apportate dal decreto Sostegni ter.

In particolare, per quel che riguarda il divieto di cessioni multiple, è l’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 che, modificando quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, prevede la possibilità di optare per una sola cessione del credito ad altri soggetti, i quali non potranno trasferire nuovamente le somme acquisite.

Una novità che si applica sia al superbonus che ai bonus edilizi in generale, così come ai crediti d’imposta introdotti per l’emergenza Covid-19 di cui all’articolo 122 del decreto Rilancio, quale a titolo esemplificativo il bonus sanificazione.

Una stretta che prevede però una deroga, esclusivamente per i crediti che alla data del 17 febbraio 2022, e non più al 7 febbraio, sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura.

Il periodo transitorio che consente quindi di optare per un’ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari compresi, si applica alle comunicazioni validamente trasmesse entro il 16 febbraio.

Dal 4 febbraio 2022 è ripartita la possibilità di optare per la cessione del credito per i lavori agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Solo dal 24 febbraio sarà invece possibile esercitare le opzioni per il nuovo bonus pari al 75 per cento della spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 per le barriere architettoniche e, esclusivamente per tale fattispecie, il periodo transitorio è prorogato fino al 7 marzo.

Agenzia delle Entrate – provvedimento del 4 febbraio 2022
Proroga del termine previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con riferimento ai crediti precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell’opzione di cui all’articolo 122, comma 1, del medesimo decreto

Superbonus e bonus edilizi, un’ulteriore cessione del credito dal 17 febbraio 2022

Riassumendo, il provvedimento del 4 febbraio 2022 dispone che:

  • in caso di opzioni validamente esercitate alla data dal 17 febbraio 2022 sarà possibile effettuare una ulteriore cessione del credito d’imposta ad altri soggetti;
  • il periodo transitorio si allunga fino al 7 marzo 2022 per i lavori ammessi al bonus barriere architettoniche relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

Alle imprese e ai contribuenti titolari di crediti maturati in relazione a lavori rientranti nell’alveo del superbonus e dei bonus casa vengono concessi dieci giorni di più per trovare operatori, banche o altri intermediari finanziari intenzionati ad acquisire crediti fiscali.

La proroga del periodo transitorio disposta dall’Agenzia delle Entrate, previo assenso da parte del Ministero dell’Economia, apre quindi quella che appare come una vera e propria corsa ad ostacoli, considerando che gli istituti di credito, attore principale nell’ambito della cessione del credito, hanno in molti casi già “chiuso i rubinetti”.

Chi ha effettuato lavori in casa spinto dagli annunci del “tutto gratis” rischia quindi di trovarsi con crediti in pancia da spalmare su più anni, o di perdere la quota di rimborso spettante in caso di incapienza d’imposta. Stessa situazione anche per le imprese.

Appare infatti utile ricordare che per il superbonus 110 per cento, al pari di tutte le altre detrazioni fiscali in materia edilizia, la rata della detrazione richiesta nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento è fruibile entro il limite che trova capienza nell’IRPEF annua dovuta.

La detrazione è quindi “calibrata” in relazione all’imposta dovuta. Se la rata non trova capienza nell’IRPEF, non può essere riportata nell’anno successivo. In sostanza, si perde la quota eccedente.

Cessione del credito e sconto in fattura consentono di superare questa criticità, ma la stessa limitazione relativa al divieto di riporto del credito in anni successivi si applica anche alle imprese.

La norma adottata dal decreto Sostegni ter, alla luce della legittima necessità di contrastare le frodi, crea quindi un pericoloso effetto boomerang , bloccando il mercato della cessione dei crediti d’imposta relativi al superbonus e ai bonus edilizi.

Source: informazionefiscale.it

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