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Superbonus e bonus edilizi: il requisito della certificazione Soa e l’obbligo del contratto collettivo per opere sopra i 70mila euro – Condominio Web

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20/05/2022, n. 117 la legge 20 maggio 2022, n. 51 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Decreto Energia), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

La legge di conversione del Decreto Energia introduce un nuovo requisito per accedere ai bonus edilizi (superbonus 110%; ecobonus ordinario; bonus casa e sismabonus ordinario; bonus facciate; bonus fotovoltaico ordinario; bonus colonnine di ricarica ordinario; bonus barriere architettoniche 75%).

Il Legislatore mira a consentire solo ad imprese edili con esperienza e strumenti idonei la possibilità di eseguire le opere legate ai bonus edilizi.

Per raggiungere questo obiettivo è stata prevista una nuova condizione per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi, condizione che è richiesta però solo se l’importo degli interventi supera 516mila euro. Dal 1° luglio 2023, oltre quella soglia, servirà che le opere siano affidate a imprese in possesso della certificazione Soa.

Cosa si intende per certificazione SOA?

La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.

Si deve considerare, però, che dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sarà sufficiente che l’impresa, al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto, documenti al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione, con uno degli organismi certificatori, di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione.

In ogni caso la novità non si applica ai lavori già in corso di esecuzione e ai contratti di appalto/subappalto con data certa anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione.

Si segnala che all’articolo 23 – bis (Modifiche all’articolo 1, comma 43 -bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) viene previsto quanto segue:

1. All’articolo 1, comma 43 -bis , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di importo superiore a 70.000 euro,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Si tratta di un chiarimento relativo alla disposizione – inserita nell’ultima legge di bilancio dalla legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (articolo 28-quater, Dl 4/2022) – che, a partire dai lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti.

Tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro, fermo restando che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008.

Scarica Legge 20 maggio 2022 n. 51

Scarica Decreto legge del 21 marzo 2022 n. 21 testo coordinato con la Legge di conversione 20 maggio 2022 n. 51

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