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Superbonus e bonus facciate, si applicano le stesse regole per attribuire le spese solo ai condomini interess… – La Repubblica

Il comma 9-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio prevede che le delibere dell’assemblea aventi per oggetto l’approvazione degli interventi che danno diritto al Superbonus  sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Con la stessa maggioranza è possibile attribuire solo ad alcuni condomini il pagamento delle spese, a patto che  esprimano parere favorevole. Queste disposzioni, come indicato nel testo, si applicano esclusivamente al Superbonus  pechè in linea di principio è previsto il rimborso totale delle spese sotto forma di detrazione o come cessione del credito o sconto in fattura, e si consente così di effettuare i lavori anche nei condomini misti, composti, cioè, anche da immobili commerciali quando i proprietari di questi ultimi non sono interessati ai lavori non avendo diritto alla detrazione.  Nel caso del bonus facciate, invece, una quota del 10% resta comunque a carico, per cui chi dedice di pagare per gli altri dovrà considerare anche questo aspetto. Di conseguenza se si vuol esentare alcuni proprietari occorre rispettare quanto  previsto dal comma 1 dell’art.1123 del codice civile secondo il quale le spese per i beni comuni debbon o essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, “salvo diversa convenzione”. La “diversa convenzione” è l’accordo da raggiungere tra tutti i proprietari, comproprietari, nudi proprietari e sufruttuari compresi, in relazione alle spese da sostenere. Per essere valido deve essere approvato da tutti per scritto. Quindi un condomino nel caso del bonus facciate può essere esentato dalle spese solo se tutti gli altri sono d’accordo sostenere anche la quota di spese non rimborsabile che sarebbe toccata a chi chiede di non pagare. 

Source: repubblica.it

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